Aggravanti del contrabbando e transnazionalità si estendono ai concorrenti per natura oggettiva (Cass. pen. Sez. III n. 39566 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la circostanza aggravante della transnazionalità del sodalizio, così come quella prevista dall’art. 291-ter, comma 2, lettera e), del d.P.R. n. 43 del 1973, ha natura oggettiva e si estende, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato, a nulla rilevando che l’indagato non conosca l’esistenza di un sodalizio operante all’estero. Il concorrente risponde della aggravante quando sia consapevole della provenienza estera del tabacco e, per la quantità trattata, sia in grado di rappresentarsi che l’approvvigionamento presuppone la collaborazione con strutture organizzate operanti nel territorio di origine. Analogo criterio vale per la partecipazione alla associazione per delinquere, il cui carattere di stabilità va apprezzato con riguardo al consolidamento del vincolo nei mesi di operatività, non alla sua durata complessiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 5 febbraio 2025 ha parzialmente accolto l’istanza dell’indagato e ha annullato il provvedimento del Gip dell’8 novembre 2024 limitatamente a due capi di imputazione in provvisoria contestazione, confermando nel resto la custodia in carcere per la posizione collegata a reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, anche di carattere associativo.

Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la mancata considerazione della interruzione dell’adesione associativa a seguito dell’arresto dell’8 luglio 2023; la insussistenza dell’aggravante della transnazionalità; l’assenza di consapevolezza degli elementi costitutivi dell’aggravante dell’art. 291-ter, comma 2, lettera e), del d.P.R. n. 43 del 1973; la omessa motivazione sulla idoneità della sola misura custodiale a presidiare le esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi si risolvono per lo più in una rivalutazione nel merito delle ragioni di fatto poste a base del provvedimento impugnato, operazione non consentita in sede di legittimità.

Quanto alla partecipazione associativa, il Collegio osserva che l’adesione dell’indagato si era già consolidata nei mesi precedenti al suo arresto, avvenuto l’8 luglio 2023: la condotta precedente, la lettura della missiva inviata dal sodale detenuto ai familiari per organizzare l’attività delittuosa, rende evidente la stabilità del vincolo e la posizione apicale del ricorrente nell’organigramma del sodalizio. La censura sulla limitata durata dell’apporto è, dunque, priva di pregio.

Sulla aggravante della transnazionalità, la Corte richiama il principio espresso dalla Sez. II n. 5241 del 2021 e ribadisce che la natura oggettiva della circostanza ne consente l’applicazione a tutti i compartecipi; nel caso concreto la consapevolezza dell’indagato è ricavabile anche dal dato quantitativo del tabacco trattato, che rendeva rappresentabile il necessario appoggio di strutture organizzate all’estero.

Analoga conclusione vale per la aggravante di cui all’art. 291-ter, comma 2, lettera e), del d.P.R. n. 43 del 1973, riferita alla disponibilità di somme in uno Stato estero che non ha ratificato la Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990: la Corte accerta che la Tunisia è tra gli Stati non ratificanti e ribadisce che la natura oggettiva della circostanza ne comporta la estensione a tutti i partecipi, confortata, nel caso, dal fatto che l’indagato aveva trattato personalmente l’acquisto dei tabacchi provenienti da quel territorio.

Infine, sulla scelta della misura, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata ha adeguatamente valorizzato la dimensione dell’attività di contrabbando, la professionalità del ricorrente e la pluralità di contatti con ambienti criminali anche internazionali. Ne deriva la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari e la insufficienza di misure solo segregative con mezzi elettronici, restando la custodia in carcere la sola idonea a scongiurare il rischio di ripresa dei contatti illeciti anche in forme indirette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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