Opposizione necessaria avverso il provvedimento ex art. 667 c.p.p (Cass. pen. Sez. 1 n. 2203 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione decide sull’istanza di dissequestro e restituzione di cose sequestrate ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è impugnabile esclusivamente con lo strumento dell’opposizione davanti allo stesso giudice, anche quando il provvedimento reiettivo sia stato reso non «de plano», ma all’esito della procedura camerale. Il ricorso per cassazione erroneamente proposto non è inammissibile ma si converte in opposizione, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici e del «favor impugnationis», con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere il dissequestro della somma di denaro di cui al libretto postale intestato alla ricorrente, oggetto di sequestro del 10 luglio 2018, nell’ambito del procedimento penale definito con sentenza di condanna divenuta definitiva. Il giudice dell’esecuzione riteneva che la somma sequestrata costituisse il «prezzo» dei due episodi di spaccio di sostanza stupefacente per i quali la ricorrente aveva riportato condanna definitiva, nonostante la difesa avesse evidenziato la modicità dei quantitativi ceduti e l’assoluzione per il delitto associativo.
La Motivazione della Corte
La prima questione affrontata dalla Corte concerne la natura del provvedimento impugnato e il conseguente regime di impugnazione. Diversamente da quanto rappresentato dal difensore e da quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, le somme delle quali la ricorrente invocava la restituzione non erano state oggetto di sequestro preventivo, ma erano state sottoposte, con provvedimento del Pubblico Ministero del 10 luglio 2018, a sequestro probatorio. Tale qualificazione è dirimente ai fini dell’individuazione del mezzo di gravame esperibile.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui avverso il provvedimento che, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., decide sull’istanza di dissequestro e restituzione di cose sequestrate, deve essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice, e non già ricorso per cassazione. Tale regola opera anche nei casi in cui il provvedimento reiettivo sia stato reso non «de plano», ma all’esito della procedura camerale.
Quanto alla sorte del ricorso erroneamente proposto, la Corte precisa che esso non va dichiarato inammissibile, ma si converte in opposizione contro il provvedimento censurato, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici e del conseguente «favor impugnationis». A sostegno di tale conclusione viene richiamato il precedente delle Sez. 4, n. 15149 del 29/01/2008, Campanella, Rv. 239733-01.
La Corte ha pertanto qualificato il ricorso come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, giudice dell’esecuzione, senza entrare nel merito delle doglianze relative al nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e i reati di spaccio.
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Nota della Redazione
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