Estinzione pena pecuniaria e disagiate condizioni economiche: onere documentale del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 31008 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per disagiate condizioni economiche, il requisito posto dall’art. 47, comma dodici, ord. pen. non ricorre soltanto in situazioni di totale impossidenza, ma tutte le volte in cui la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le esigenze vitali dell’affidato, ma anche l’equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le aspettative di reinserimento sociale. Il condannato che, in sede di opposizione, deduca una situazione economica e domiciliare diversa da quella già valutata in senso sfavorevole è tenuto a depositare documentazione ulteriore a supporto della propria prospettazione: l’assenza di tale contributo giustifica il rigetto. Il tribunale di sorveglianza può fondare la decisione sulle informazioni acquisite ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen., e non è tenuto a supplire all’inerzia documentale dell’interessato.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato istanza di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria, deducendo di versare in condizioni economiche disagiate. L’istanza era stata rigettata una prima volta, essendo emerso che il condannato svolgeva attività lavorativa all’estero e che era possibile la rateizzazione del debito. Avverso quel provvedimento il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, riqualificato in opposizione e ritrasmesso al Tribunale di sorveglianza.
Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 14.01.2026, ha rigettato l’opposizione rilevando che essa non era supportata da documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella già valutata. Il condannato aveva sostenuto di vivere in un appartamento preso in locazione dalla compagna e di far fronte solo in parte alle proprie esigenze di vita, ma tali asserzioni sono state ritenute generiche e prive di supporto documentale in ordine al reddito personale e familiare e alla disponibilità dell’immobile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla premessa che il provvedimento impugnato non ha preso in esame una situazione di impossidenza, ma più limitatamente una situazione di pericolo di squilibrio del bilancio domestico. Non è dunque in discussione la corretta applicazione del principio secondo cui il requisito dell’art. 47, comma dodici, ord. pen. ricorre anche quando la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le esigenze vitali dell’affidato, ma anche l’equilibrio del bilancio domestico (Sez. 1, n. 7615 del 4/4/2018, dep. 2019, La Rosa, Rv. 276397-01).
Il ricorrente aveva prospettato un travisamento della prova documentale, sostenendo che da una relazione della Guardia di Finanza risultasse che egli non produceva redditi all’estero e che da una relazione dell’Agenzia delle Entrate emergesse l’assenza di redditi e di beni. La Corte rileva però che il ricorso opera riferimenti ad atti istruttori non allegati e pertanto non verificabili.
L’esame diretto del fascicolo ha consentito di ricostruire il compendio documentale. Da una nota della Questura di Messina emerge che il condannato vive all’estero, dove svolge regolare attività lavorativa: tale nota, che il ricorso non cita, è stata posta a base principale del rigetto. Un’altra nota della Guardia di Finanza dà atto dell’incompatibilità, con i tempi ristretti dell’udienza, di una eventuale richiesta al Paese estero su redditi ivi prodotti.
Su questa base la Corte ritiene che il ricorso non si confronti con l’ordinanza impugnata, che ha rigettato l’opposizione per mancanza di documentazione diversa e ulteriore. Il Tribunale ha registrato che l’opponente non ha prodotto documentazione sul reddito personale e familiare e sulla titolarità dell’immobile, attribuendovi ragionevole valenza negativa, proprio perché l’opposizione era fondata sull’assenza di lavoro e sulla dipendenza economica e domiciliare dalla compagna.
I giudici di sorveglianza hanno dunque apprezzato in modo congruo le informazioni pervenute o acquisite ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen., provenienti dalle forze dell’ordine o dalla pubblica amministrazione. A fronte dell’esito sfavorevole, il condannato non ha adempiuto all’onere di depositare documentazione comprovante una diversa situazione economica e domiciliare, laddove l’autorità giudiziaria aveva esercitato il proprio potere di richiedere le informazioni necessarie. Il ricorso è pertanto infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.