Doppia conforme e onere di confronto con l’unico corpo argomentativo (Cass. pen. Sez. III n. 10796 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme di merito, le motivazioni della sentenza di appello e di quella di primo grado si saldano in un unico complessivo corpo argomentativo e il ricorrente per cassazione ha l’onere di confrontarsi puntualmente con i contenuti di entrambe le pronunce, non essendo sufficiente la critica rivolta alla sola sentenza di secondo grado. Il travisamento della prova è deducibile in sede di legittimità solo quando il giudice di appello abbia introdotto per la prima volta un dato probatorio non esaminato dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento, che deve presentare carattere di macroscopica evidenza e tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Non è ammissibile la censura che, formalmente riferita al vizio di motivazione, si risolva in una diversa e non consentita valutazione del materiale probatorio.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da un procedimento per reati in materia di stupefacenti e connessi, definito in primo grado con rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva condannato i tre imputati a pene detentive ed pecuniarie rilevanti, assolvendoli da alcuni capi di imputazione.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 23/05/2024, in riforma aveva assolto due imputati per alcune contestazioni, dichiarato la prescrizione per un capo e rideterminato le pene residue. Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano separati ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione, travisamento delle prove e censure sul trattamento sanzionatorio; nelle more alcuni ricorrenti depositavano motivi nuovi e aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che ci si trova in presenza di una doppia conforme di merito: il giudice di appello ha riesaminato il medesimo materiale probatorio già sottoposto al tribunale ed è giunto alla stessa conclusione, con frequenti rinvii alla sentenza di primo grado. Ne deriva che le due motivazioni si integrano in un unicum, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti di entrambe.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013; Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019) e puntualizza che la doppia conforme proietta i suoi effetti anche sui limiti di deducibilità del travisamento della prova. Questo è prospettabile solo quando il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento, che deve presentare carattere di macroscopica evidenza e tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio.

Nel caso in esame nessuna di tali ipotesi risulta sussistente: i ricorrenti censurano la mera valutazione della prova — costituita dai fotogrammi delle videoriprese — operata dai giudici di merito, invocando inammissibilmente una diversa lettura delle risultanze. Quanto al capo relativo alle cessioni, la Corte territoriale ha ricostruito la concatenazione degli eventi in modo logicamente compatibile con la soluzione adottata, sia pure per via induttiva, e il ricorso omette di confrontarsi con la congiunta motivazione delle due sentenze.

Le censure sul trattamento sanzionatorio sono dichiarate manifestamente infondate. Il Collegio ribadisce che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta del rito abbreviato (Sez. 3 n. 9202 del 26/01/2024). La dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (artt. 132 e 133 cod. pen.) e la censura che miri a una nuova valutazione della congruità è inammissibile. La recidiva è stata motivata con riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., in coerenza con Sez. U. n. 20798 del 24/02/2011. La disparità di trattamento con i correi non integra vizio di motivazione, salvo asserzioni irragionevoli.

I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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