Annullata ordinanza del riesame su associazione, falso e tentata estorsione (Cass. pen. Sez. V n. 34944 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la gravità indiziaria per taluni delitti e il mantenimento della misura, abbia annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti. Il reato di cui all’art. 416 cod. pen. è a forma libera e si caratterizza per il vincolo associativo tendenzialmente stabile tra almeno tre persone, l’indeterminatezza del programma criminoso e una struttura organizzativa idonea agli obiettivi; non rilevano la mancanza di una cassa comune, la diversità degli scopi personali, la riconducibilità dei partecipi a distinte realtà imprenditoriali né l’avvicendamento dei componenti. La qualificazione di atto pubblico ex artt. 476 e 479 cod. pen. postula la produttività di effetti giuridici propri e autonomi, non la mera riproduzione di attestazioni preesistenti. La minaccia di far valere un diritto integra estorsione quando il preteso diritto non sia conforme a giustizia e miri a un profitto ingiusto.
Il Fatto
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, accogliendo parzialmente l’impugnativa dell’indagato, escludeva i gravi indizi di colpevolezza per i delitti di associazione per delinquere, falso relativo alle certificazioni informatiche “Eipass 7 moduli user” e tentata estorsione, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia il pubblico ministero, con cinque motivi, sia la difesa dell’indagato, con quattro motivi.
La Procura deduceva, tra l’altro, l’erronea esclusione del reato associativo, la qualificazione delle certificazioni come semplici certificati e l’insussistenza della tentata estorsione. La difesa censurava le esigenze cautelari, il ruolo attribuito all’indagato e l’utilizzabilità delle intercettazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai limiti del sindacato di legittimità: in materia di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. il controllo di logicità resta interno al provvedimento impugnato, senza una nuova valutazione degli elementi indiziari. Il collegio ribadisce l’interesse del pubblico ministero all’impugnazione e passa allo scrutinio dei motivi.
Il secondo motivo è accolto. L’ordinanza è affetta da contraddittorietà intrinseca: dopo aver riconosciuto il ruolo centrale di un centro studi nella vicenda, nega poi il vincolo associativo qualificando il contributo degli altri referenti come occasionale. La forma libera del reato associativo impone di valutare l’interazione tra soggetti legati da ruoli consolidati, senza circoscrivere l’analisi al singolo ente. Irrilevanti la cassa comune, la conoscenza reciproca e la riconducibilità a diverse realtà imprenditoriali.
Fondato è anche il terzo motivo. La Corte esclude che le certificazioni EIPASS contestate siano mere riproduzioni: esse producono effetti giuridici propri e autonomi, consentendo di spendere il titolo in ambito concorsuale. Illogica è la distinzione interna alla medesima categoria di certificazioni, riconosciute atti pubblici per una sottocategoria e negate per l’altra.
È accolto il primo motivo sul capo della tentata estorsione: la minaccia di far valere un diritto diventa contra ius quando il preteso diritto non è meritevole di tutela e mira a un profitto ingiusto. L’offensività va valutata sulle circostanze oggettive, non richiedendosi l’effettiva intimidazione della vittima.
Il quarto motivo del pubblico ministero è inammissibile per genericità e carenza di interesse. Il ricorso dell’indagato è rigettato: le censure sulle esigenze cautelari si risolvono in valutazioni non consentite in sede di legittimità, e l’attualità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non va equiparata all’imminenza di occasioni di recidiva. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale del riesame, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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