Applicabilità della continuazione in executivis anche per le pene già espiate (Cass. pen. Sez. 1 n. 19609 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. anche in relazione a reati la cui pena, in esito a sentenza di condanna, sia stata già espiata. L’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati sussiste anche quando da essa non derivino immediate e concrete conseguenze sull’entità della pena da espiare, ravvisandosi nella finalità di imputare ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata e di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato. Il giudice dell’esecuzione che accolga l’istanza di applicazione della continuazione deve esplicitare compiutamente le modalità di calcolo della pena rideterminata, a pena di nullità del provvedimento per carenza motivazionale.
Il Fatto
Il Tribunale di Isernia, investito dell’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., accoglieva parzialmente la richiesta. Il giudice riconosceva la continuazione tra due delle tre sentenze di condanna indicate dall’istante, escludendola per la terza sul presupposto che la relativa pena fosse stata già integralmente eseguita. Conseguentemente, rideterminava la pena complessiva, pur esponendo in motivazione un computo disomogeneo rispetto al dispositivo e utilizzando il termine “condanna” in luogo della corretta rideterminazione.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., sia con riguardo alla parte in cui la continuazione era stata negata, sia con riguardo al calcolo della pena rideterminata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo entrambe le doglianze. Quanto al primo motivo, ha ribadito il principio, già affermato in relazione ai reati estinti, per cui la mancata deduzione della pena non osta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. L’interesse del condannato è ravvisato, difatti, nella possibilità di imputare ad altra condanna la pena già espiata oltre la misura rideterminata e di escludere o limitare gli effetti penali della sentenza ai fini della recidiva, dell’abitualità e della professionalità nel reato.
Il giudice dell’esecuzione, negando la continuazione per il solo fatto dell’intervenuta espiazione, ha quindi errato poiché l’argomento dell’avvenuta esecuzione della pena non costituisce un ostacolo all’applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. La Corte ha altresì specificato la sua natura di principio applicabile, per eadem ratio, anche alle ipotesi di pena espiata.
In relazione alla seconda doglianza, la Corte ha rilevato la sussistenza di una discrasia tra motivazione e dispositivo: il Tribunale aveva indicato in parte motiva una pena di anni tre e mesi sei di reclusione, per poi disporre nel dispositivo la pena di anni due e mesi sei. Tale incongruenza, unita alla mancata esplicitazione delle modalità di calcolo, integra una grave carenza motivazionale.
Il provvedimento è stato pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio che sia emendato dai vizi riscontrati.
Nota della Redazione
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