Revoca dell’ordinanza di imputazione coatta e sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. 6 n. 38 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per abnormità avverso l’ordinanza con cui il GIP, all’esito dell’udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione, qualora tale provvedimento sia stato successivamente revocato dal giudice e l’intero fascicolo sia stato trasmesso alla Procura Generale, avendo l’impugnante già conseguito il risultato cui mirava. La revoca dell’atto impugnato, unitamente alla trasmissione degli atti all’autorità procedente, priva di oggetto la verifica di abnormità, non potendo residuare alcun interesse concreto ed attuale all’annullamento di un provvedimento ormai privo di effetti.
Il Fatto
Il Procuratore Generale proponeva ricorso per abnormità avverso l’ordinanza del 27 maggio 2025 e il successivo provvedimento del 16 giugno 2025, con cui il GIP del Tribunale di Reggio Emilia, all’esito dell’udienza camerale, aveva ordinato alla Procura di formulare l’imputazione nei confronti di un indagato e, successivamente, disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede.
Il ricorrente deduceva che tali provvedimenti erano incompatibili con l’intervenuto decreto di avocazione delle indagini emesso dal Procuratore Generale, il quale aveva già esercitato l’azione penale mediante citazione a giudizio. L’ordine di imputazione coatta, pertanto, era stato rivolto ad un ufficio ormai privo del potere di procedere.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva la fondatezza del ricorso, emergendo dagli atti l’evidente incompatibilità tra il provvedimento che ordinava al pubblico ministero di formulare l’imputazione e la disposta avocazione, che attribuiva al Procuratore Generale il potere di procedere. L’ordinanza impugnata risultava, quindi, abnorme, in quanto emessa da un giudice eccedendo i propri poteri e determinando una indebita regressione del procedimento.
Tuttavia, la Corte osserva che l’intervenuta revoca dell’ordinanza del 27 maggio 2025 e l’avvenuta trasmissione dell’intero fascicolo alla Procura Generale determinano la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. Il risultato cui mirava il ricorso era stato, nelle more, conseguito: l’atto abnorme era stato rimosso e gli atti erano stati trasmessi all’autorità competente.
L’accertamento dell’abnormità, pur astrattamente configurabile, non può trovare ingresso in assenza di un interesse concreto ed attuale del ricorrente alla declaratoria di illegittimità, essendo venuto meno l’oggetto della contestazione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, costituisce l’esito corretto del giudizio, non potendo residuare alcuna utilità pratica dalla decisione nel merito.
Nota della Redazione
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