Bancarotta documentale specifica: reato di condotta e dolo desumibile dal fatto (Cass. pen. Sez. V n. 1846 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale specifica, prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., è reato di mera condotta: si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, sanzionate in quanto tali perché idonee a creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dall’evento della concreta impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e dalla possibilità di ricostruzione aliunde. Sul piano soggettivo, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori — o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto — distingue la fattispecie da quella della bancarotta semplice di cui all’art. 217 legge fall., che incrimina la mera omessa o irregolare tenuta dei libri, volontaria o dovuta a negligenza. Lo scopo fraudolento, per la sua natura psicologica, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto, alla luce degli elementi che ne evidenziano la finalizzazione all’occultamento delle vicende gestionali. La notificazione non è requisito di giuridica esistenza dell’atto, cosicché i vizi del procedimento notificatorio non sono deducibili quando il destinatario abbia comunque acquisito piena conoscenza dell’atto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, conferma la condanna pronunciata in primo grado a carico del socio accomandatario di una s.a.s. — dichiarata fallita — per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, per aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e la movimentazione degli affari, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto.
Il ricorrente propone due motivi. Con il primo deduce, sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale, la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, eseguita presso lo studio del difensore nonostante una pregressa elezione di domicilio in luogo diverso. Con il secondo censura la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo che la documentazione acquisita aveva consentito di ricostruire il patrimonio societario e che mancava un compiuto accertamento dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto indeducibile. Dal doveroso esame degli atti è emerso che la notifica del decreto di citazione fu effettuata presso il difensore, nonostante la pregressa elezione di domicilio in luogo differente. La Corte ribadisce che la notificazione non costituisce requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto, ma procedimento finalizzato ad assicurarne la conoscenza legale. Se, a prescindere dalla notifica, è intervenuta piena ed integrale conoscenza dell’atto, i vizi del procedimento notificatorio non possono essere fatti valere, perché tendenti a reiterare, attraverso un vuoto formalismo, un procedimento diretto ad assicurare la conoscenza di un atto già noto.
Nel caso concreto, l’atto da notificare era il decreto di citazione a giudizio in appello. L’imputato, alla prima udienza, aveva avanzato istanza di rinvio per legittimo impedimento e, nelle successive, aveva rinunciato al videocollegamento: era dunque pienamente a conoscenza dell’esistenza del processo, della data di celebrazione e delle relative modalità. La censura è quindi respinta.
Il secondo motivo è giudicato complessivamente infondato. Sotto il profilo oggettivo, la Corte qualifica la fattispecie come reato di mera condotta: essa si perfeziona con la sola distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, condotte sanzionate in quanto idonee a creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dall’evento della concreta impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale e dal fatto che la documentazione sia stata ricostruita aliunde. Richiama sul punto Sez. V n. 2493 del 1982 e Sez. V n. 2809 del 2014. La ricostruzione parziale dei redditi e del volume d’affari prospettata dalla difesa è quindi circostanza irrilevante.
Sotto il profilo soggettivo, la Corte ricorda che la fattispecie richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto. È il profilo della frode a distinguere la bancarotta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalla bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., che punisce la mera omessa o irregolare tenuta dei libri, volontaria o dovuta a negligenza (Sez. V n. 2900 del 2019). Lo scopo fraudolento può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. V n. 2228 del 2023).
La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha indicato la specifica finalizzazione della condotta, dando atto dell’omessa tenuta o conservazione delle fatture e del registro IVA e dell’imponente debito fiscale maturato. Proprio la conseguente impossibilità di ricostruire la movimentazione patrimoniale e finanziaria colora l’elemento oggettivo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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