Continuazione: pena base dalla violazione più grave e aumento illegittimo se ingiustificato (Cass. pen. Sez. 5 n. 6579 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione volto all’applicazione della continuazione tra reati giudicati con distinte sentenze irrevocabili, la pena base sulla quale operare gli aumenti è quella relativa alla violazione più grave, da individuarsi con riferimento alla pena edittale e non già con riferimento alla pena già unificata per effetto di precedenti decisioni. È, altresì, illegittimo che il giudice dell’esecuzione, in sede di nuovo esame a seguito di annullamento con rinvio, ridetermini in aumento l’entità dell’aumento per la continuazione già definito in precedenza, senza alcuna motivazione a sostegno, essendo tale rideterminazione frutto di un errore che inficia la complessiva operazione di ricalcolo della pena.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra diversi reati giudicati con sentenze irrevocabili, applicando gli aumenti di pena in misura via via rideterminata. A seguito di un annullamento con rinvio, il giudice dell’esecuzione, con una nuova ordinanza, applicava la continuazione anche in relazione a un’ulteriore sentenza, ma nel ricalcolare la pena complessiva commetteva due errori: individuava la pena base in quella relativa a un delitto già unificato, anziché in quella del tentato omicidio, che rappresentava la violazione più grave; e rideterminava in aumento (da tre a sei mesi) l’aumento per la continuazione già stabilito per un’altra sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando come gli errori emergessero con chiarezza dal tenore letterale dell’ordinanza impugnata. Il giudice dell’esecuzione aveva posto a base del calcolo la pena già determinata per le sentenze unificate, mentre, secondo i principi in materia di continuazione, la pena base avrebbe dovuto essere individuata in quella prevista per il delitto di tentato omicidio, in ragione della sua pena edittale, applicando su di essa gli aumenti per le altre violazioni.
La Corte ha altresì rilevato l’illegittimità della rideterminazione dell’aumento per la continuazione relativo a una delle sentenze, elevato da tre a sei mesi di reclusione senza alcuna motivazione. Tale modifica, non sorretta da alcuna ragione, costituiva un ulteriore errore che viziava l’intera operazione di ricalcolo della pena complessiva.
In definitiva, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica, affinché proceda a un nuovo esame dell’istanza, ponendo rimedio agli errori rilevati.
Nota della Redazione
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