Ricorso inammissibile se non contesta la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. V n. 8119 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure articolate con l’atto di gravame, rinviando genericamente ad esse senza indicarne il contenuto. In tema di concorso di persone nel reato, l’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen. richiede che il contributo del correo sia di efficacia causale trascurabile nell’economia del reato, non essendo sufficiente una minore efficacia rispetto agli altri concorrenti. I precedenti penali del condannato possono legittimamente ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza sulla recidiva.
Il Fatto
Con sentenza del 20.11.2024, il tribunale di Roma condannava due imputati per il reato di furto in appartamento aggravato dal concorso. Avverso la sentenza di condanna, i due proponevano appello; la corte di appello di Roma, con sentenza del 31.03.2025, confermava integralmente la decisione di primo grado.
Entrambi gli imputati proponevano quindi ricorso per cassazione con distinti atti, deducendo molteplici motivi, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (generiche, della minima partecipazione, del danno patrimoniale di speciale tenuità), dell’esclusione della recidiva e della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Uno dei ricorrenti lamentava altresì la mancata risposta alle doglianze difensive e un preteso travisamento delle prove.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, in quanto fondati su motivi generici e manifestamente infondati. Con riferimento al primo ricorrente, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che si limitava a dolersi dell’omessa valutazione delle censure di appello, senza indicarne il contenuto, impedendo così l’autonoma individuazione delle questioni da sottoporre al sindacato di legittimità.
In particolare, riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della minima partecipazione, la Corte ha rilevato come il ricorrente non si confrontasse con la motivazione del giudice di appello, che aveva evidenziato come il ruolo di “pali” svolto dagli imputati fosse indispensabile per la consumazione del reato e come i precedenti specifici costituissero un ostacolo al riconoscimento delle attenuanti. Sul punto, la Corte ha ribadito che, ai fini dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale, essendo necessario un contributo marginale e trascurabile nell’economia del reato.
Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla recidiva, osservando come la motivazione del giudice di merito avesse dato conto della pericolosità sociale desunta dai numerosi precedenti, anche specifici. Ha inoltre precisato che le statuizioni sul bilanciamento tra circostanze sono censurabili in cassazione solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta. Inammissibile è stato infine giudicato il motivo relativo alla mancata assoluzione, in quanto volto a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto, preclusa al giudice di legittimità.
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Nota della Redazione
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