Reato edilizio permanente e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 38734 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di costruzione edilizia in assenza di permesso di costruire, previsto dall’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, ha natura permanente e la sua consumazione si protrae per tutta la durata dei lavori, cessando solo con l’ultimazione dell’opera, con la desistenza volontaria, con la sentenza di primo grado o con il sequestro del manufatto. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione demandato al giudice di cassazione resta circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al solo accertamento della congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. È pertanto inammissibile il ricorso che, contrapponendo un singolo elemento probatorio alla valutazione complessiva operata dai giudici di merito, solleciti una nuova e diversa valutazione del compendio istruttorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli del 2 dicembre 2022, che aveva condannato l’imputata alla pena di mesi tre di arresto ed euro novemila di ammenda per il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. L’imputazione riguardava la realizzazione di una serie di opere edilizie in assenza di permesso di costruire, in prosecuzione rispetto a manufatti già oggetto di precedente sequestro: l’ultimazione di un’unità abitativa di 80 mq, la creazione di un cucinotto esterno, di una tettoia in legno e della copertura di una rampa di scale, accertate in Napoli sino al 22 luglio 2020.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di valutare la testimonianza dell’agente verbalizzante, che avrebbe riferito come il manufatto fosse abitato da altro nucleo familiare e di non avere personalmente accertato il titolo di proprietà; con il secondo, la mancata declaratoria di prescrizione, sul presupposto che un rilievo Google Earth collocasse una delle opere in epoca anteriore all’accertamento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la parte relativa al primo motivo e manifestamente infondato quanto al secondo. Sul primo profilo, la Corte ha rilevato che la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte d’appello, aderendo alla ricostruzione del Tribunale, ha fornito una motivazione logica e coerente in ordine alla riferibilità delle opere abusive all’imputata.
Il convincimento dei giudici di merito si fonda su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti: la qualità di proprietaria dell’immobile, la residenza in loco, la presenza dell’imputata durante l’accertamento della Polizia locale e la circostanza che le nuove opere fossero state realizzate in ampliamento e completamento di un manufatto appartenente alla medesima, già precedentemente sequestrato per abusivismo edilizio. La Corte territoriale ha specificamente affrontato le argomentazioni difensive, osservando che la circostanza dell’occupazione da parte di altro nucleo familiare non esclude la responsabilità della proprietaria-committente, potendo rappresentare proprio il fine ultimo dell’intervento abusivo, e che il mancato accertamento personale del titolo di proprietà da parte dell’agente è irrilevante, avendo egli precisato che il dato era stato verificato dai colleghi nei precedenti sequestri.
La Corte ha richiamato gli incontrastati orientamenti secondo cui il controllo sulla motivazione resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel processo, e non al suo contenuto valutativo. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; il vizio è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha confermato che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente e cessa solo con l’ultimazione dell’opera, con la desistenza volontaria, con la sentenza di primo grado o con il sequestro del manufatto. La sentenza impugnata dà atto che l’ultimazione era avvenuta a distanza di pochi mesi dal sopralluogo del 4 luglio 2021, che aveva determinato il sequestro. Il tentativo di retrodatare la consumazione sulla base di un rilievo Google Earth relativo a una sola delle opere è inammissibile: l’imputazione riguarda un complesso di interventi, tra cui l’ultimazione e la rifinitura di un’unità abitativa, opere che per loro natura estendono la durata della permanenza sino al completamento finale. La valutazione della datazione delle opere sulla base di plurimi elementi costituisce accertamento fattuale, e il ricorrente si è limitato a isolare un singolo elemento senza dimostrare la manifesta illogicità del percorso argomentativo.
La Corte ha infine disposto la condanna della ricorrente alle spese del grado e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e l’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017, che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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