Aggravante mafiosa configurabile nel reato associativo per stupefacenti (Cass. pen. Sez. 2 n. 11329 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile anche in relazione al delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, qualora l’associazione dedita al narcotraffico operi in osmosi con un sodalizio di stampo mafioso, della cui strategia di estensione delle attività criminose sia funzionale alla realizzazione. L’elemento soggettivo dell’aggravante richiede la consapevolezza, in capo al singolo, di finalizzare la propria condotta all’agevolazione del sodalizio mafioso. In tema di bilanciamento, le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione e una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”, senza tener conto delle stesse.
Il Fatto
Con la sentenza del 05/05/2025, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando le pene inflitte a diversi imputati in relazione a reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché per reati in materia di armi, detenzione ai fini di spaccio e violenza privata. Gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità per i reati contestati, limitando le censure al trattamento sanzionatorio e alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per il reato associativo in materia di stupefacenti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, in quanto proposti con motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati. In relazione alla censura sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 42414 del 29/04/2021, Cena, confermando la correttezza dell’operato del giudice di appello che, dopo aver dichiarato l’equivalenza, ha applicato l’aumento per l’aggravante privilegiata nella misura minima di un terzo, senza tener conto delle attenuanti.
Quanto al motivo concernente la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per l’associazione finalizzata al narcotraffico, la Corte ha rilevato che le sentenze di merito avevano accertato una osmosi tra i due sodalizi criminosi, con l’associazione per lo spaccio costituente articolazione separata del clan camorristico, volta a gestirne una delle attività illecite principali. La consapevolezza dell’imputato di agire per l’arricchimento del clan era stata desunta da conversazioni intercettate e da dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, elementi il cui apprezzamento costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha quindi ribadito che l’aggravante è astrattamente applicabile al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, citando i precedenti di Sez. 1, n. 45335 del 14/07/2023, Di Martino e Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, Accurso. Ha infine precisato che, essendo stato applicato l’aumento minimo di un terzo per l’aggravante nel suo complesso, l’eventuale esclusione di una delle sue direttrici non produrrebbe alcun effetto favorevole per il ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.