Il controllo di legittimità sulla motivazione non ammette riletture delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 38725 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione non si estende alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente, che dia conto delle ragioni della decisione. Il vizio di motivazione è deducibile in sede di legittimità solo quando emerga dal testo del provvedimento impugnato e sia di tale evidenza da rendere l’argomentazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Non integra vizio di motivazione la prospettazione di un diverso apprezzamento delle prove, né una ricostruzione difensiva che si ponga come mera alternativa a quella ritenuta in sentenza; perché assuma rilevanza, la diversa ipotesi ricostruttiva deve essere inconfutabile e ovvia.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, escludeva la contestata recidiva e rideterminava la pena, confermando nel resto la pronuncia di primo grado, inclusa la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva. All’imputato era stato addebitato di aver falsamente autocertificato di possedere i requisiti di onorabilità in una comunicazione di subingresso in attività di commercio, pur avendo riportato plurime condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato. La difesa sosteneva che il giudizio sul dolo poggiasse su un’argomentazione apodittica, per non aver valutato il ruolo della figlia, commercialista, incaricata della pratica: secondo il ricorrente sarebbe stato plausibile che la professionista, per mera negligenza, avesse omesso di segnalare la problematica ostativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che il motivo, pur rubricato come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si risolveva in una critica meramente fattuale alla valutazione probatoria dei giudici di merito, sollecitando una non consentita rilettura degli elementi di prova.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui il controllo di legittimità sulla motivazione non si estende alla rilettura degli elementi di fatto, essendo la relativa valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il vizio deducibile deve emergere dal testo del provvedimento impugnato e deve essere di tale evidenza da rendere l’argomentazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Sul punto sono richiamate, tra le altre, Sezioni Unite n. 47289 del 2003, Sez. VI n. 47204 del 2015 e Sez. VI n. 5465 del 2020.

Nel merito, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e logica sull’esistenza dell’elemento soggettivo. I giudici di secondo grado, in una doppia conforme che si salda alle argomentazioni del primo giudice, avevano evidenziato che l’imputato aveva personalmente sottoscritto un modulo prestampato in cui attestava il possesso dei requisiti di onorabilità e in cui erano esplicitate, in modo chiaro e di agevole comprensione, le condizioni ostative all’esercizio dell’attività commerciale.

A fronte della inequivocabile chiarezza del testo sottoscritto e della pacifica consapevolezza delle condanne subite, la Corte di merito aveva concluso che non era revocabile in dubbio la coscienza e volontà di commettere il falso. La doglianza sul ruolo della professionista non scalfisce la tenuta logica di tale ragionamento: la Corte di merito, pur non menzionando la circostanza, l’ha implicitamente ritenuta non idonea a superare il dato decisivo della diretta sottoscrizione di una dichiarazione contrastante con uno stato di fatto perfettamente noto all’imputato.

La Corte ha infine ricordato che le diverse ipotesi ricostruttive assumono rilevanza in sede di legittimità solo quando siano inconfutabili, ovvie e non rappresentino una mera alternativa a quella ritenuta in sentenza, richiamando Sez. I n. 22240 del 2024, Sez. II n. 37876 del 2023, Sez. VI n. 11194 del 2012 e Sez. I n. 13528 del 1998. Da qui la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisati i profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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