Revoca nulla osta e permesso di soggiorno per documento falso: natura vincolata e irrilevanza del preavviso (TAR Lombardia n. 3501 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’assunzione e del permesso di soggiorno rilasciati a seguito di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020 ha natura vincolata quando l’istanza conteneva dati non rispondenti al vero. In tal caso, l’eventuale vizio procedimentale non comporta l’annullamento del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, legge n. 241/1990, poiché il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La valutazione della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero non è pertinente, trattandosi di misura straordinaria concessa solo al ricorrere dei requisiti legali.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino tunisino, aveva ottenuto nel 2021 il nulla osta all’assunzione per lavoro domestico e il conseguente permesso di soggiorno, a seguito di istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. A supporto dell’istanza aveva prodotto un verbale di pronto soccorso del 2019, a prova della sua presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020.
A seguito di verifiche documentali, la Prefettura accertava la non veridicità del certificato medico e, con decreto del dicembre 2021, revocava il nulla osta e il permesso di soggiorno. Il lavoratore impugnava il provvedimento deducendo il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio e la mancata considerazione della sua condizione lavorativa e di inserimento sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, richiamando i precedenti della Sezione III su fattispecie analoghe (sentenze n. 835 del 2022 e n. 1386 del 2022). La revoca trova il suo fondamento nell’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, che qualifica come nullo il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non veritieri, disponendo la revoca del permesso ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
Il Collegio ha evidenziato la natura vincolata del provvedimento: l’Amministrazione, accertata la falsità del documento, non disponeva di alcun margine di valutazione discrezionale. La ragione della revoca era chiaramente indicata nel provvedimento e la non veridicità del certificato non era stata contestata dal ricorrente.
Quanto alle garanzie procedimentali, la Corte ha ritenuto non rilevante l’omesso preavviso di avvio del procedimento, applicando l’art. 21-octies della legge n. 241/1990: il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere differente, sicché il vizio procedimentale non comporta l’annullamento dell’atto.
Infine, i giudici hanno escluso la rilevanza della durata del soggiorno e del presunto inserimento sociale e lavorativo, trattandosi di una misura straordinaria di regolarizzazione, concessa e mantenuta solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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