Ricorso del docente di conservatorio inammissibile per difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 6794 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso al giudice amministrativo con cui il docente di un’istituzione AFAM impugna la circolare ministeriale che, in funzione meramente illustrativa e ricognitiva del contratto collettivo, qualifica la partecipazione a organi collegiali e a commissioni d’esame come obblighi di servizio esterni al monte ore. La circolare non costituisce atto di macro-organizzazione, sicché la controversia, involgendo rivendicazioni economiche e retributive fondate sul rapporto di lavoro contrattualizzato, ha ad oggetto posizioni di diritto soggettivo devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale può disapplicare incidentalmente l’atto presupposto. Il difetto di giurisdizione preclude l’esame della questione di legittimità costituzionale, che difetta di rilevanza.
Il Fatto
Un docente di conservatorio impugnava dinanzi al TAR Lazio la circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca del 16 aprile 2024, nella parte in cui affermava che la partecipazione ad organi collegiali, strutture didattiche, commissioni di esame e di concorso rappresentasse obbligo di servizio esterno al monte ore contrattuale. Il ricorrente sosteneva che tali attività non potessero ritenersi estranee al monte ore e prospettava, altresì, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che regolano la materia. Il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, segnalando che la medesima questione era stata già proposta dal docente dinanzi al Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, che l’aveva rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Ha innanzitutto qualificato la circolare impugnata come atto a natura meramente illustrativa e ricognitiva dei contenuti del contratto collettivo, non riconducibile agli atti di macro-organizzazione che definiscono le linee fondamentali degli uffici, ai quali soltanto si collega la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui l’individuazione della giurisdizione è determinata dal petitum sostanziale e dall’effettiva consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio, non già dalla prospettazione della parte. Ha pertanto escluso che rilevi la circostanza che la pretesa sia stata azionata come richiesta di annullamento dell’atto amministrativo, atteso che le censure del ricorrente si risolvono in sostanza in rivendicazioni di carattere economico e retributivo, trovano titolo nel rapporto di lavoro e hanno la consistenza del diritto soggettivo.
Il Collegio ha precisato che la giurisdizione del giudice ordinario non soffre deroga per il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, il quale può essere disapplicato a tutela del diritto azionato, e ha aggiunto che la giurisdizione amministrativa ricorre solo quando la contestazione investa direttamente l’esercizio del potere autoritativo e la posizione di interesse legittimo risulti pregiudicata immediatamente dall’atto di macro-organizzazione. Nel caso di specie, la circolare incide invece direttamente sul rapporto di lavoro, sicché ogni contestazione appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Da ultimo, il Tribunale ha rilevato che il difetto di giurisdizione preclude l’esame della questione di legittimità costituzionale, la quale difetta del requisito della rilevanza, e ha compensato le spese di lite in ragione della natura in rito della decisione e della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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