Accesso agli atti e giusto procedimento nell’ammonimento per atti persecutori (TAR Piemonte n. 1710 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento finalizzato all’adozione della misura di prevenzione dell’ammonimento di cui all’art. 8 della legge n. 38/2009, il destinatario ha diritto di essere avvisato dell’avvio del procedimento e di conoscere le accuse mosse a suo carico, nonché di accedere a tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento conclusivo, compresi quelli richiamati per relationem. L’amministrazione che intenda avvalersi di atti secretati può non esibirli, ma non può utilizzarli né citarli in motivazione: diversamente si legittimerebbe una motivazione occulta, incompatibile con i principi del giusto procedimento, del contraddittorio e del diritto di difesa. Il diniego di accesso agli atti utilizzati vìzia insanabilmente il procedimento e il provvedimento finale, e i vizi dell’atto presupposto si riflettono sugli atti consequenziali, rendendoli parimenti illegittimi.
Il Fatto
La ex compagna del ricorrente presentava presso la Divisione Anticrimine del Commissariato di P.S. di Alessandria una richiesta di ammonimento ai sensi dell’art. 8 della legge n. 38/2009, lamentando di essere stata vittima di atti persecutori. La Questura avviava il procedimento e notificava al ricorrente un avviso che menzionava solo genericamente gli addebiti, concedendo dieci giorni per le memorie.
Il ricorrente contestava gli addebiti e chiedeva l’accesso agli atti e una proroga dei termini. L’amministrazione non provvedeva sulla proroga e limitava l’ostensione alla sola istanza della ex compagna, escludendo verbali, fotografie, filmati e documenti investigativi. Seguivano l’ammonimento, il divieto di detenzione di armi e munizioni della Prefettura e la revoca della licenza di porto di fucile ad uso sportivo. Il ricorrente impugnava i tre provvedimenti davanti al TAR Piemonte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, che colgono nel segno. Secondo i più elementari principi del giusto procedimento, chi è sottoposto a un procedimento sanzionatorio, ablatorio o volto all’adozione di misure di prevenzione ha diritto di essere avvisato dell’avvio, di conoscere le accuse e di consultare tutti gli atti richiamati nel provvedimento finale.
La Corte fissa il limite dell’accesso: se vi sono atti secretati, l’amministrazione può non esibirli, ma in tal caso non può utilizzarli né citarli in motivazione affermandone sibillinamente l’esistenza e la non ostensibilità. Ammettere il contrario significherebbe legittimare la motivazione occulta, incompatibile con i valori costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa.
Nel caso concreto il ricorrente ha chiesto più volte l’accesso senza esito: la prima istanza è stata sostanzialmente respinta con ostensione della sola richiesta di ammonimento, la seconda non è stata considerata, la terza rigettata senza motivazione. Egli non è quindi in grado di sapere chi lo ha accusato, di cosa, quali documenti abbiano supportato il provvedimento e quali dichiarazioni abbiano reso i testimoni: si è difeso al buio. Ciò vìzia insanabilmente il procedimento e il provvedimento conclusivo.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ribadisce che i vizi dell’atto presupposto si riflettono sugli atti conseguenti in tema di armi, rendendoli parimenti illegittimi.
Il terzo motivo è parzialmente fondato. Dalla documentazione emerge che la relazione era burrascosa e segnata da reciproco risentimento e ostilità: ciò avrebbe imposto maggiore prudenza nel valorizzare le accuse di una parte senza un approfondito vaglio. In conclusione il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese in ragione della obiettiva difficoltà incontrata dall’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.