Custodia delle armi e chiavi non separate: legittimo il giudizio di inaffidabilità (TAR Lazio n. 95 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia relative al porto e alla detenzione di armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di lata discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente, non sindacabile se non per violazione dei canoni di ragionevolezza, coerenza o travisamento dei fatti. La custodia delle chiavi dell’armadio blindato in un luogo accessibile a soggetti estranei integra violazione dell’art. 20, comma 1, l. n. 110/1975 e dell’art. 38, ultimo comma, t.u.l.p.s., legittimando il giudizio di inaffidabilità. È sufficiente il rischio di abuso, desumibile anche da fatti isolati, ancorché non penalmente rilevanti, per fondare il diniego o la revoca dei titoli abilitativi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso venatorio e detentore di armi regolarmente denunciate, subiva un furto nella propria abitazione. Le armi erano custodite in un armadio corazzato le cui chiavi erano occultate all’interno di uno stivale posto su una mensola. All’esito del sopralluogo, la Prefettura di Latina disponeva il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ordinando la cessione entro centocinquanta giorni; la Questura di Latina revocava la licenza di porto di fucile.

Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Lazio, deducendo violazione degli artt. 11, 39 e 43 t.u.l.p.s. e dell’art. 20, comma 1, l. n. 110/1975, nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere. Respinta la domanda cautelare con ordinanza n. 41/2025, le amministrazioni si costituivano contestando il gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei fatti posti a base dei provvedimenti. Il Comando Stazione Carabinieri aveva denunciato il ricorrente per la violazione dell’art. 20 della legge n. 110/1975, avendo accertato che le chiavi dell’armadio blindato si trovavano in uno stivale riposto su una mensola, nella disponibilità di chiunque accedesse all’abitazione. A ciò si aggiungeva la presenza di impalcature esterne, per lavori di ristrutturazione dell’edificio, idonee a facilitare l’accesso di soggetti estranei.

Da tali elementi le autorità hanno desunto la violazione dell’obbligo di custodia diligente e la conseguente inaffidabilità del detentore. Il Collegio ritiene la valutazione né erronea né manifestamente illogica: il furto delle armi e munizioni ha di fatto dimostrato l’inadeguatezza delle modalità di conservazione.

Quanto al perimetro del sindacato, il TAR richiama l’indirizzo secondo cui l’autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la meritevolezza del titolo, per le ricadute degli atti abilitativi sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La legislazione impone di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati, dovendo il titolare essere esente da mende e al di sopra di ogni sospetto.

Il Collegio respinge l’argomento della natura episodica della vicenda. È sufficiente il rischio di abuso, desumibile anche da fatti isolati ma significativi, non necessariamente di rilevanza penale, per evitare che la disponibilità di armi agevoli condotte lesive dell’incolumità pubblica e privata.

Ne consegue che la discrezionalità amministrativa non è sindacabile nel merito, salvo i canoni di ragionevolezza e coerenza, nella specie rispettati. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore delle amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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