Attenuanti generiche e recidiva: sindacato di legittimità e motivi nuovi (Cass. pen. Sez. 7 n. 5635 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione incongrua o illogica. Il giudice può legittimamente limitarsi a valutare uno solo degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., purché ritenuto prevalente e idoneo a fondare la decisione, e il richiamo ai precedenti penali dell’imputato è sufficiente a motivarne l’esclusione. È, altresì, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una censura nuova, non formulata nell’atto di appello, in quanto solleva una questione non devoluta al giudice del gravame.
Il Fatto
L’imputato, condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990 per la detenzione a fini di spaccio di 31 kg di cocaina, vedeva confermata la sentenza dalla Corte di Appello di Palermo. Il giudice territoriale, nel respingere i motivi di gravame, aveva evidenziato la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato, escludendo le attenuanti generiche e confermando la recidiva con l’aumento di due terzi. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente inquadrato la natura del sindacato demandato al giudice di legittimità in tema di attenuanti generiche. Ha ricordato che esse mirano ad estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, richiedendo la dimostrazione di elementi di segno positivo che incidano sulla valutazione dell’entità del reato e della capacità a delinquere. La concessione o il diniego costituiscono, pertanto, un giudizio di fatto che, ove assistito da congrua motivazione, si sottrae al controllo di legittimità.
La Corte ha precisato che il giudice di merito può fondare la propria decisione anche su un solo elemento tra quelli elencati dall’art. 133 cod. pen., purché lo ritenga prevalente e sufficiente. Ha, inoltre, ribadito che il richiamo ai precedenti penali dell’imputato integra una motivazione adeguata per l’esclusione delle attenuanti generiche. Sulla base di tali principi, le doglianze del ricorrente sono state ritenute prive di base solida, risultando la motivazione della Corte territoriale, ancorata alla gravità del fatto e ai precedenti, del tutto congrua.
Quanto alla recidiva, il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile perché nuovo. Nell’atto di appello, infatti, era stata censurata esclusivamente la qualificazione della recidiva specifica e reiterata e il conseguente aumento di pena. Solo in sede di legittimità era stata prospettata la diversa questione del giudizio di pericolosità, mai dedotta in precedenza. La Corte ha precisato che tale questione non poteva trovare ingresso in cassazione.
In ogni caso, la Corte territoriale aveva reso una motivazione, seppur succinta, sull’accresciuta pericolosità sulla scorta dei precedenti penali specifici. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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