Reazione violenta sproporzionata esclude il concorso colposo della vittima (Cass. civ. Sez. III n. 27207 del 11.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La reazione violenta del preteso debitore, connotata da assoluta sproporzione rispetto alla condotta della controparte, non consente di configurare un concorso del fatto colposo della vittima ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., neppure quale mera concausa. L’accertata infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla vittima in altro giudizio non giustifica di per sé la reazione, non essendo la condotta della danneggiata irrispettosa di precetti legali, patti contrattuali o regole di comune prudenza. Il vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile solo quando la motivazione risulti graficamente incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali integra invece l’omesso esame di un fatto decisivo, sindacabile nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. La censura è inoltre inammissibile se non deduce le ragioni della decisione di primo grado ed in cosa differiscano da quelle di appello, in presenza di doppia conforme, né indica specificamente l’atto richiamato.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’aggressione fisica avvenuta nel 2010 all’interno di un esercizio commerciale. La danneggiata aveva convenuto in giudizio il preteso debitore davanti al Giudice di pace, chiedendo il risarcimento dei danni. Il giudice di pace, richiamato il giudicato penale formatosi sulla condanna per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., aveva condannato il convenuto al pagamento di 2.000,00 euro, escluso il concorso colposo della vittima.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 343/2023, ha confermato la decisione, rigettando l’appello del preteso debitore. Questi propone ricorso per cassazione con due motivi, lamentando da un lato il mancato riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata e la carenza motivazionale, dall’altro l’errata liquidazione equitativa del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la prima censura, che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 115, 116 e 1227 cod. civ. e carenza motivazionale. Il ricorrente sostiene che il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre pedissequamente la decisione di primo grado, omettendo di esaminare la sentenza civile che aveva accertato l’infondatezza della pretesa creditoria della danneggiata.
Il motivo è manifestamente infondato, quando non inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile solo quando, per ragioni redazionali, sintattiche o lessicali, la motivazione risulti di fatto mancante o irriducibilmente contraddittoria, richiamando Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e Sezioni Unite n. 8077 del 2012. Non può invece predicarsi tale vizio quando, a fronte di una motivazione comprensibile, si prospetti un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali.
Quanto all’omesso esame della sentenza civile, la censura è inammissibile per la preclusione derivante dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. in caso di doppia conforme, non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare le ragioni della decisione di primo grado e le loro differenze rispetto a quelle di appello. La Corte richiama sul punto Cass. n. 5947 del 2023, n. 8320 del 2022, n. 20994 del 2019 e n. 26774 del 2016. Inoltre, la censura viola l’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Nel merito, il vizio è comunque privo di decisività: la sentenza civile dimostrerebbe solo l’infondatezza della pretesa creditoria, ma non che questa fu il motivo del diverbio, né le modalità con cui fu fatta valere. La Corte sottolinea che l’infondatezza della pretesa non può giustificare, neppure come concausa, una reazione violenta del preteso debitore.
Il secondo motivo, relativo alla liquidazione equitativa del danno, è infondato. La sentenza impugnata ha congruamente motivato il ricorso all’art. 1226 cod. civ. attraverso il riferimento alle sofferenze patite, alla gravità dell’illecito penale e agli elementi peculiari della fattispecie, orientando la valutazione verso la componente morale del pregiudizio.
Nota della Redazione
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