Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 5193 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che ometta di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non indichi in modo puntuale le ragioni per cui la decisione sarebbe errata è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. La sovrapposizione, nel medesimo motivo, di censure eterogenee e incompatibili, sostanziali e processuali, secondo una tecnica redazionale "a strascico", impedisce alla Corte di identificare la volontà dell’impugnante e integra autonoma ragione di inammissibilità. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza grava sulla sola parte ricorrente principale.

Il Fatto

La curatela di una società fallita convenne in giudizio, davanti al Tribunale, due società di un medesimo gruppo, chiedendo dichiararsi nulli o inefficaci, ex art. 2901 cod. civ., una serie di contratti stipulati in danno della massa. Il Tribunale accolse le domande: dichiarò nullo, per mancanza e illiceità dell’oggetto, un contratto di affitto di azienda con contestuale preliminare di cessione di ramo d’azienda; dichiarò nulli, per conflitto di interessi ex art. 1394 cod. civ., il contratto di acquisto di partecipazioni societarie e un atto di espromissione; dichiarò inefficace l’ipoteca immobiliare costituita a garanzia dei debiti derivanti da tali contratti.

La Corte d’appello rigettò il gravame, confermando la decisione di primo grado e correggendo solo errori materiali del dispositivo. La società soccombente propose ricorso per cassazione con sette motivi; la curatela resistette con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che il ricorso non risulta notificato a una società convenuta in primo grado, litisconsorte necessaria rispetto alla domanda di annullamento del contratto di acquisto delle partecipazioni. Osserva tuttavia che l’ordine di integrazione del contraddittorio, pur astrattamente dovuto, sarebbe superfluo e dilatorio: il rispetto del diritto a una ragionevole durata del processo impone di evitare attività processuali inutili quando il ricorso sia prima facie infondato.

Nel merito, il primo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto la ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione impugnata: si limita ad affermare che la lettura del motivo di appello non corrisponde alla sintesi offerta dalla Corte territoriale, senza riportare la parte della sentenza richiamata né spiegare, tramite un adeguato raffronto testuale, le ragioni del preteso vizio. Il motivo che non identifica concretamente l’errore, considerando le ragioni che sorreggono la decisione, è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

Sotto altro profilo, la ricorrente sovrappone quattro censure incompatibili sulla medesima doglianza — omessa pronuncia, motivazione apparente, violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 e 2901 cod. civ. — secondo una tecnica "a strascico" che non consente di cogliere con certezza le singole doglianze. La tipizzazione dei motivi impone la duplice specificità: il ricorrente deve argomentare la sussunzione della censura nella specifica previsione normativa.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di motivo di impugnazione e sul requisito di specificità, escludendo che una censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ. possa dedursi al di fuori del paradigma che la configura. Analoghe ragioni di inammissibilità travolgono i motivi successivi, che ripropongono il medesimo schema: omesso confronto con la ratio decidendi, sovrapposizione di censure eterogenee, prospettazione di quaestiones facti estranee al giudizio di legittimità.

Di particolare rilievo il principio sulla sovrapposizione di censure e quello sul ricorso incidentale: dichiarato inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e resta inefficace; la soccombenza è riferita alla sola parte ricorrente principale, restando irrilevante ogni profilo di soccombenza sul ricorso incidentale non esaminato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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