Responsabilità per danni da fauna selvatica e onere della prova (Cass. civ. Sez. III n. 19614 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di sinistri causati da fauna selvatica trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., trattandosi di specie protette ai sensi della legge n. 157/1992, rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato e affidate alla cura di soggetti pubblici. La presunzione a carico del proprietario dell’animale concorre, su piano paritario, con la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054, primo comma, cod. civ., senza che il danneggiato debba preventivamente provare la speciale prudenza della condotta di guida. Il giudice non può pertanto arrestare il proprio esame al mancato superamento della presunzione gravante sul conducente, ma deve valutare anche il caso fortuito ai fini dell’esimente ex art. 2052 cod. civ. La qualificazione giuridica della domanda non forma giudicato quando si tratti soltanto di individuare la norma applicabile ai fatti accertati: la scelta tra art. 2043 e art. 2052 cod. civ. è questione di iura novit curia, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

Il Fatto

Il proprietario di un’autovettura agisce in giudizio davanti al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, rimasto danneggiato dall’investimento di un cinghiale lungo una strada provinciale. Il veicolo, al momento del sinistro, era condotto dalla figlia dell’attore. La domanda è proposta nei confronti della Regione, invocandone la responsabilità extracontrattuale per colpa omissiva nella gestione della fauna selvatica, con particolare riguardo alla conclamata pericolosità del tratto viario.

Il giudice di primo grado accoglie la domanda e condanna la Regione al risarcimento. In appello il Tribunale riforma la decisione: applicando l’art. 2052 cod. civ. nel concorso con l’art. 2054, primo comma, cod. civ., ritiene che il danneggiato non abbia provato la speciale prudenza del conducente né l’inevitabilità dell’impatto, respingendo così la pretesa risarcitoria. Avverso tale sentenza il proprietario propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo ai poteri del Presidente della Regione di proporre appello. La delibera di Giunta che autorizzava il Presidente a costituirsi in giudizio nelle controversie per danni da fauna selvatica è ritenuta provvedimento di carattere generale ma adeguatamente specifico: la proposizione dell’appello rientra implicitamente nei poteri conferiti, poiché in caso di soccombenza la difesa deve necessariamente proseguire in secondo grado. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’indicazione della delibera non costituisce requisito di validità della procura alle liti. Il motivo è quindi infondato, anche in ragione dell’art. 157, comma 3, cod. proc. civ., che preclude il rilievo officioso della nullità una volta esaurita la fase processuale in cui si è verificata.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui, nel caso di danni cagionati da fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., applicabile anche alle specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992. La sentenza d’appello ha errato nel subordinare l’operatività di tale presunzione alla prova, da parte del danneggiato, della speciale prudenza del conducente e dell’inevitabilità dell’impatto.

La Corte esclude, inoltre, la formazione di alcun giudicato interno sulla qualificazione giuridica. Il principio iura novit curia consente al giudice di individuare d’ufficio la norma applicabile ai fatti accertati. Lo stabilire se la domanda vada decisa applicando l’art. 2043 o l’art. 2052 cod. civ. non è questione di qualificazione della domanda, ma di individuazione della norma applicabile. Richiamando le Sezioni Unite n. 12310/2015, la Corte osserva che non è precluso alla parte invocare, né al giudice applicare, il criterio speciale di imputazione in luogo di quello generale.

Sul punto centrale, la Corte afferma che la presunzione di responsabilità a carico del conducente ex art. 2054, primo comma, cod. civ. concorre, senza prevalere, con quella a carico del proprietario dell’animale ex art. 2052 cod. civ. Ne derivano tre esiti: se uno solo dei soggetti supera la presunzione, la responsabilità grava sull’altro; se entrambi la superano, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su entrambi in pari misura.

La Corte precisa infine che la concorrenza tra le due presunzioni opera quando parte del giudizio sia il conducente e si discorra dei danni subiti da quest’ultimo; non opera, invece, quando parte in causa sia il proprietario non conducente e si discorra esclusivamente dei danni subiti dall’autovettura. Il motivo primo è rigettato, i motivi terzo e quarto sono assorbiti; la sentenza è cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Macerata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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