Adesione agevolata e improcedibilità senza cessazione materia del contendere (TAR Lazio n. 5612 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla procedura di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, che richiede il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita dal tempestivo versamento della quota del 25% da parte dell’azienda fornitrice e dalla successiva attestazione regionale dell’avvenuto pagamento, comunicata alla segreteria del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. La mancanza di tale attestazione impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione di adesione alla procedura agevolata, unitamente all’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, può essere assunta dal giudice, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. e compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Puglia aveva dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché gli atti ministeriali presupposti e l’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni. Con atto depositato in prossimità dell’udienza di discussione, la ricorrente rappresentava di aver aderito alla procedura di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso che nella fattispecie potesse trovare applicazione la cessazione della materia del contendere. La norma invocata, infatti, configura una fattispecie complessa, il cui perfezionamento richiede il concorso di adempimenti facenti capo a soggetti diversi: il versamento della quota ridotta del 25% da parte dell’azienda fornitrice e la successiva attestazione della regione o provincia autonoma circa l’avvenuto tempestivo pagamento. Nel caso di specie, non risultava depositato agli atti del giudizio alcun provvedimento di accertamento regionale, né era pervenuta la comunicazione alla segreteria del Tribunale, sicché la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere non poteva essere accolta.

Il TAR ha, tuttavia, valorizzato la dichiarazione di parte ricorrente, rilevando come dalla stessa potesse evincersi una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti. L’adesione alla procedura agevolata e l’affermato adempimento delle conseguenti obbligazioni pecuniarie sono stati assunti quali elementi univoci in tal senso.

Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite, giustificata dalla peculiarità della controversia, dalle sopravvenienze normative e dalla natura processuale dell’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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