Ottemperanza al bonus carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 760 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112 cod. proc. amm. è esperibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario è passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. A seguito della riforma di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta che opera quale organo ausiliario del giudice, sostituendosi all’amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a consentire la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.P.C.M. 28.11.2016, di importo pari a 500 euro per ogni annualità. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mero stile, senza dare esecuzione alla pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato innanzitutto la sussistenza dei presupposti processuali del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario, risultando così integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale ha altresì accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La notificazione della sentenza al Ministero era avvenuta il 3.7.2024, mentre il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 4.2.2025, oltre il termine di legge.

Il Collegio ha richiamato la riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ.: non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. Nel caso concreto tale copia è stata notificata ritualmente.

Nel merito, il ricorso è stato accolto in continuità con l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente.

In caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio ha precisato che questi agisce non già nella qualità di dirigente dell’amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il compito del commissario è quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche mediante l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati, inclusa l’inclusione della ricorrente tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus, senza disporre della qualifica di docente di ruolo. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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