Termine di recesso assicurativo e interpretazione contra proferentem (Cass. civ. Sez. 3 n. 6457 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale deve essere respinto se l’interpretazione fornita dal giudice di merito non è né illogica, né implausibile e non viola il senso letterale della clausola; la mera prospettazione di una soluzione interpretativa alternativa non consente l’accesso al sindacato di legittimità. In presenza di clausole contrattuali polisenso inserite in un contratto di assicurazione, il giudice di merito è tenuto ad applicare il criterio dell’interpretatio contra proferentem, il quale impone di privilegiare l’interpretazione più favorevole all’assicurato, in quanto l’ambiguità del testo negoziale è imputabile a colui che lo ha predisposto. Tale opzione ermeneutica non è sindacabile in cassazione.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria dell’assicuratore, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un premio assicurativo relativo all’annualità 2014. L’opposizione della fondazione intimata veniva accolta dal Tribunale di Catanzaro, che dichiarava tempestivo il recesso dal contratto di assicurazione esercitato dalla stessa. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava tale decisione, ritenendo che il termine di novanta giorni per la disdetta annuale, previsto dalla clausola dell’art. 7 della polizza, decorresse dalla data di scadenza del contratto.
La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il termine per la disdetta dovesse essere considerato antecedente alla scadenza contrattuale e che la relativa clausola avesse natura decadenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamentava l’erronea interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione da parte del giudice di merito. In via preliminare, i giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso non era autosufficiente, in quanto la parte non aveva riportato il testo integrale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione, incorrendo nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 366, primo comma, num. 6), cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte ha ricordato che l’interpretazione del contratto costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Tale accertamento è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non si configuri una violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o un vizio di motivazione. La parte che intenda contestare l’interpretazione è onerata non solo di indicare le regole legali violate, ma anche di dimostrare in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato. La mera critica della ricostruzione della volontà negoziale, che si basi sulla prospettazione di una soluzione alternativa, non può trovare ingresso in Cassazione.
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che l’interpretazione accolta dai giudici di secondo grado, secondo cui il recesso poteva essere esercitato entro novanta giorni dalla scadenza, non era né illogica né implausibile, rientrando nello spettro delle soluzioni astrattamente compatibili con il tenore letterale della clausola. In presenza di clausole polisenso, il giudice deve fare ricorso agli altri criteri ermeneutici e, in particolare, a quello dell’interpretatio contra proferentem, la cui ratio è quella di imputare l’ambiguità del testo negoziale a chi lo ha predisposto. Nel caso di specie, la scelta interpretativa favorevole all’assicurato è stata ritenuta corretta e non sindacabile.
Anche il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo mirava, in realtà, a sollecitare una rivalutazione dell’operazione interpretativa compiuta dal giudice di merito. La Corte ha precisato che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non può essere utilizzato per proporre una differente qualificazione giuridica del termine di recesso, come quella di natura decadenziale sostenuta dalla ricorrente.
Il ricorso è stato, infine, dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, in quanto la fondazione intimata non aveva svolto attività difensiva. La società ricorrente è stata tuttavia condannata al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sussistendone i presupposti processuali.
Nota della Redazione
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