Nella opposizione esecutiva non si applica la sospensione feriale dei termini (Cass. civ. Sez. 3 n. 6463 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione all’esecuzione, sia quella proposta ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. sia quelle qualificate ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., è esclusa dal beneficio della sospensione feriale dei termini di cui all’art. 3 legge n. 742/1969 e all’art. 42 ord. giud.. Tale esclusione opera anche qualora, unitamente all’opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., né rileva che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. Ne consegue che, per l’opposizione a sentenza, il termine per ricorrere in cassazione resta quello semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., senza beneficiare della sospensione feriale, la cui mancata osservanza determina l’inammissibilità del ricorso per tardività. Tale inammissibilità, ove manifesta, comporta altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle somme previste dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. in favore della controparte e della cassa delle ammende.

Il Fatto

Un soggetto proponeva opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., avverso l’esecuzione intrapresa nei suoi confronti, contestando il diritto della creditrice ad agire in assenza dei titoli esecutivi. Il giudice dell’esecuzione respingeva l’opposizione e assegnava il termine perentorio di giorni novanta per l’instaurazione del giudizio di merito. Con atto di citazione il soccombente conveniva in giudizio la creditrice, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Nel corso del giudizio veniva avanzata un’ulteriore opposizione fondata su fatti sopravvenuti. Il Tribunale, aderendo all’eccezione della convenuta, qualificava la domanda come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., dichiarandola originariamente tardiva e conseguentemente inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso per cassazione. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 12 maggio 2023, mentre il ricorso era stato notificato il 12 dicembre 2023, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ..

Il ricorrente aveva sostenuto che il termine per impugnare avrebbe dovuto beneficiare della sospensione feriale, in ragione della domanda risarcitoria proposta sin dalla citazione ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..

La Corte ha escluso tale tesi, richiamando il costante orientamento di legittimità (tra le innumerevoli, Cass. n. 5475/2020; n. 3542/2020; n. 5038/2017) secondo cui le cause di opposizione all’esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini. Ha precisato che, a tal fine, non rileva la proposizione di una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata, anche se oggetto di autonoma impugnazione (Cass. n. 20354/2020), né la qualificazione della domanda come opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) ovvero come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), essendo entrambe ricomprese nella nozione di opposizioni esenti dalla sospensione.

La manifesta tardività del ricorso ha esonerato il Collegio dall’esame dei motivi, determinando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché delle somme di cui al terzo e al quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nella misura massima prevista dalla norma, in ragione dell’evidenza della ragione di inammissibilità, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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