Rinuncia agli atti nel giudizio di cassazione ed estinzione del processo (Cass. civ. Sez. I n. 15086 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione non ha carattere accettizio: essa produce l’estinzione del processo indipendentemente dall’accettazione della controparte, che rileva unicamente ai fini del regolamento delle spese. Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., quando alla rinuncia segue l’adesione di tutte le parti costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese. Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale, di carattere lato sensu sanzionatorio, applicabile ai soli casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione: esso non è pertanto suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e non opera in caso di estinzione per rinuncia.
Il Fatto
Una società aveva proposto domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., avverso una sentenza della corte d’appello che, annullando un lodo arbitrale, l’aveva condannata a restituire gli importi ricevuti in esecuzione del lodo stesso. La corte d’appello, con la sentenza impugnata, aveva respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca cessionaria, ritenendo che il criterio discretivo tra passività cedute e non cedute fosse la pendenza di una controversia al momento dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa, e nel merito aveva rigettato la domanda revocatoria per insussistenza dell’errore revocatorio.
Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La banca cessionaria e la banca in liquidazione coatta hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale; la sola banca cessionaria ha proposto autonoma impugnazione avverso la stessa sentenza. Nel corso del giudizio tutte le parti hanno rinunciato agli atti, con adesione reciproca e richiesta congiunta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che, a norma dell’art. 335 cod. proc. civ., la trattazione del ricorso successivo, proposto avverso la medesima sentenza, deve avvenire unitamente a quello principale, previa riunione dei procedimenti.
Nel merito la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 306 cod. proc. civ., che fonda il diritto della parte costituita di accettare o non accettare la rinuncia. Richiamando un consolidato orientamento, il Collegio osserva che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio: l’accettazione della controparte non è necessaria perché la rinuncia produca effetti processuali. Essa rileva soltanto quanto alla regolamentazione delle spese.
Su questo punto la Corte valorizza il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., secondo cui, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Poiché nella specie alla rinuncia delle parti è seguita l’adesione di ciascuna di esse, trova applicazione il quarto comma della medesima disposizione e pertanto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Quanto al contributo unificato, il Collegio esclude il raddoppio. La misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’ipotesi di estinzione per rinuncia. Il giudizio di cassazione è pertanto dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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