Obbligo motivazionale degli aumenti per continuazione correlato all’entità della pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 13794 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della pena per i reati in continuazione, l’obbligo di motivazione in ordine all’entità degli aumenti stabiliti per i reati satellite non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati. La necessità di una motivazione specifica e dettagliata sussiste allorché la pena sia determinata in misura prossima al massimo edittale. Quando, invece, gli aumenti sono applicati in misura contenuta e la pena complessiva è ampiamente al di sotto del medio edittale, il giudice di merito può adempiere all’obbligo motivazionale in maniera sintetica, anche mediante il mero richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o alla gravità dei fatti, fermo restando il divieto di una complessiva determinazione della pena senza indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell’aumento per la continuazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria per il reato di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, in continuazione con altri reati già giudicati con precedente sentenza irrevocabile. Con il ricorso per cassazione, l’imputato ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, contestando in particolare l’entità dell’aumento applicato per la continuazione. A suo avviso, l’aumento di mesi due di reclusione sarebbe stato immotivato e contraddittorio rispetto alla pena di giorni venti di reclusione stabilita nella precedente sentenza per uno dei reati satellite, nonostante quest’ultimo fosse più grave della fattispecie oggetto del nuovo giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite Pizzone, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi. Ha quindi ricordato l’orientamento consolidato per cui, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., il mero richiamo ai criteri ivi indicati costituisce motivazione adeguata per dimostrare l’intervenuta ponderazione della pena rispetto all’entità del fatto.

La Corte ha precisato che una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la determinazione della pena avvenga in misura prossima al massimo edittale. Al contrario, quando gli aumenti per i reati satellite sono contenuti, il giudice può adempiere all’obbligo motivazionale anche in maniera sintetica. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha implicitamente fatto leva sulla personalità del colpevole, desumibile dalla reiterazione dei reati commessi a breve distanza temporale.

La Corte ha infine rilevato che la pena complessivamente irrogata per gli illeciti contestati era ampiamente al di sotto del medio edittale e che era stata operata la riduzione dell’aumento in ragione della scelta del rito abbreviato. Tali elementi rendono la decisione impugnata immune dai vizi denunciati, risultando la motivazione della corte territoriale del tutto adeguata rispetto all’entità degli aumenti applicati.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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