Ricorso straordinario per errore percettivo e riduzione premiale nel cumulo (Cass. pen. Sez. II n. 11786 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile quando la sentenza di legittimità abbia travisato le allegazioni difensive, incorrendo in un errore percettivo sui presupposti della decisione. La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato deve essere applicata solo dopo che la pena sia stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene, compreso il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen., che impone di contenere la reclusione entro il limite di trent’anni. Il giudice di legittimità, accertato l’errore percettivo, corregge la sentenza impugnata e annulla senza rinvio il trattamento sanzionatorio illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di appello di Catania, con sentenza del 06.07.2022, alla pena di anni ventisette, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Avverso tale pronuncia aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale nel calcolo della pena, con specifico riferimento all’art. 78 cod. pen.

La Sesta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 18.04.2024, aveva rigettato il ricorso. Il condannato ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione, sostenendo che la Sesta Sezione avesse materialmente travisato le allegazioni difensive, così avallando l’errore di calcolo in cui era incorsa la Corte di appello.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha ritenuto fondato il ricorso. Il nodo giuridico concerne i limiti del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., che ha carattere straordinario ed è finalizzato a consentire la sola correzione di errori percettivi ed essenziali sui presupposti della decisione di legittimità.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge un errore percettivo quanto al secondo motivo di ricorso, del tutto travisato. La difesa aveva censurato non la duplicazione della diminuente, ma il momento in cui applicarla: esso deve essere successivo alla determinazione della pena in osservanza delle norme sul concorso, con operatività del criterio moderatore.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 45583 del 25.10.2007 (Volpe), secondo cui la riduzione per il rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata ai sensi degli artt. 71 e ss. cod. pen., fra cui rientra la disposizione limitativa del cumulo materiale. Nello stesso senso si è espressa Sez. II n. 37104 del 13.06.2023 (Aligi).

Il travisamento ha determinato un’erronea considerazione del calcolo effettuato dalla Corte di appello, che aveva dapprima ridotto la pena per il rito e poi operato gli aumenti per la continuazione esterna. La Corte ha quindi corretto la sentenza impugnata e annullato senza rinvio la pronuncia di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminato in anni venti di reclusione, revocando la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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