Recidiva e attenuanti generiche: motivazione congrua e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 1580 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, deve essere obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, ma il giudice può ritenerla non configurabile, salvo che si tratti di recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99, comma 5, cod. pen. In presenza di contestazione ai sensi di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità dell’autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale e all’omogeneità tra i fatti, oltre che all’eventuale occasionalità della ricaduta. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche esige la dimostrazione di elementi di segno positivo e costituisce giudizio di fatto riservato alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per difetto o manifesta illogicità della motivazione. Parimenti, la determinazione della pena è censurabile in sede di legittimità quando risultino indicati gli elementi ritenuti rilevanti tra i criteri dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, in data 18.04.2024, aveva confermato la condanna e il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado. Con il primo motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen.; con il terzo motivo lamenta l’eccessività della pena inflitta.
La questione approda davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente assume che i giudici di merito non abbiano adeguatamente argomentato la maggiore pericolosità e l’aumento di pena conseguente all’aggravante, né il diniego delle circostanze attenuanti generiche, né infine la misura della sanzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dal rilievo che il motivo sulla recidiva è manifestamente infondato, perché l’applicazione dell’aggravante è stata argomentata in modo congruo e corretto in diritto. I giudici di merito hanno tratto la maggiore pericolosità dell’imputato dai numerosi precedenti penali, anche di rilevante allarme sociale, commessi per ragioni di lucro.
La Corte richiama il punto fermo tracciato dalle Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010: la recidiva, in quanto circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero nel rispetto del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, salvo che si tratti di recidiva reiterata ex art. 99, comma 5, cod. pen., prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015, nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata.
Il principio di diritto è che, di fronte alla contestazione ai sensi di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., spetta al giudice verificare in concreto se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale, l’omogeneità e l’eventuale occasionalità della ricaduta. Il riscontro non può esaurirsi nel mero e indifferenziato dato formale dell’esistenza di precedenti penali. Nel caso concreto i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità proprio ai numerosi precedenti, individuando positivamente le ragioni dell’aumento di pena.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo ritiene correttamente argomentato in ragione dell’assenza di elementi positivi di valutazione, non rilevando di per sé la confessione né i precedenti penali. Richiama il principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27.01.2012), trattandosi di giudizio di fatto riservato alla discrezionalità del giudice e sottratto al controllo di legittimità in presenza di congrua motivazione.
Infine, il motivo sull’eccessività della pena è parimenti manifestamente infondato. Il trattamento sanzionatorio è stato ancorato ai criteri dell’art. 133 cod. pen., con indicazione degli elementi ritenuti più significativi; lo scostamento di un anno dal minimo edittale dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e la determinazione nella mediana risultano correttamente argomentati. L’obbligo di motivazione è adempiuto allorché siano indicati gli elementi rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25.09.2013). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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