Pene sostitutive in appello: necessaria la richiesta dell’imputato (Cass. pen. Sez. VII n. 4131 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., perché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità, come previsto dalla disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta dell’imputato. Tale richiesta non deve essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame. In difetto di specifica doglianza sul punto, la questione non è proponibile per la prima volta in cassazione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di rapina, con riconoscimento del concorso materiale nel reato. La Corte d’appello di Genova, con sentenza dell’11 aprile 2024, ha confermato l’affermazione di responsabilità.
Avverso la decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e la mancata conversione della pena detentiva in una delle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, sono manifestamente infondati. I giudici di appello hanno compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto che integrano il delitto di rapina, il concorso materiale del ricorrente e la prevedibilità dell’evento. I motivi risultano dunque non specifici rispetto alle argomentazioni della Corte territoriale.
La Corte ribadisce il perimetro del giudizio di legittimità. L’indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: il sindacato è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Richiama, in proposito, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074.
L’ultimo motivo contesta violazione di legge processuale per la mancata conversione della pena detentiva in una delle pene sostitutive ex art. 53 della legge n. 689 del 24 novembre 1981. Anche questo motivo è manifestamente infondato: non risulta che una specifica doglianza in tal senso sia stata avanzata con l’atto d’appello né rappresentata dinanzi ai giudici di merito.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive, la richiesta dell’imputato deve intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame. Cita Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01 e Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski Piotr, Rv. 285751 – 01. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 585 c.p.p. – Termini per l'impugnazione