Inammissibile il ricorso per violazione di legge per motivi reiterati in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 11108 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione logica e non contraddittoria, senza che il ricorrente si confronti con le argomentazioni della sentenza impugnata. L’art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. non è applicabile alle dichiarazioni della persona offesa, la cui valutazione segue i normali criteri di apprezzamento della prova. È altresì manifestamente infondato il motivo di ricorso che deduca un vizio di motivazione per mancata assunzione di prove decisive quando il giudice di merito abbia dato atto, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., della completezza del quadro probatorio acquisito. I motivi che postulano un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione del giudice di merito, anche in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche, sono indeducibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. Con successiva memoria del 6 febbraio 2026, il ricorrente ulteriormente argomentava i motivi di impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità. Il secondo motivo deduceva il vizio per mancata assunzione di prove decisive e il correlato vizio di motivazione. Il terzo motivo era incentrato sulla violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., mentre il quarto motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto indeducibile perché fondato su censure che si risolvevano nella pedissequa reiterazione di quelle già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale aveva dato atto, nelle pagine indicate della sentenza impugnata, della valenza intimidatoria della condotta, delle ragioni percepite dalla persona offesa e dell’univoca direzionalità della stessa.
La Corte ha altresì escluso l’applicabilità dell’art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. alle dichiarazioni della persona offesa, richiamando il principio consolidato per cui tali dichiarazioni non richiedono particolari riscontri, potendo essere valutate dal giudice di merito secondo i criteri generali del libero convincimento e della motivazione.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato atto, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., della completezza del quadro probatorio acquisito, con conseguente esclusione della necessità di assumere nuove prove nel giudizio di appello.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati non deducibili in sede di legittimità, in quanto postulavano un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale. Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato l’indirizzo consolidato secondo cui il diniego può essere motivato con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi favorevolmente rivalutabili.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 610 c.p. – Violenza privata
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale