Differimento della pena per motivi di salute e sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. I n. 27566 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva per motivi di salute, il beneficio richiede che la malattia del condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e comunque tale da esigere un trattamento non agevolmente attuabile nello stato di detenzione. La discrezionalità della decisione impone un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. Nel bilanciamento rilevano anche profili di pericolosità, desumibili anche da comportamenti non colpevoli. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il condannato abbia già ottenuto, nelle more del giudizio, mediante successivo provvedimento, le utilità perseguite.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di sospensione dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza respingeva l’istanza: il condannato era già stato ammesso alla detenzione domiciliare per motivi di salute, attesi i problemi psichiatrici, ma aveva tenuto condotte — minacce con bombole di gas, danneggiamento del braccialetto elettronico, linguaggio triviale verso le autorità — che avevano indotto il magistrato di sorveglianza a revocare la misura. Il Tribunale riteneva quindi che un ritorno alla detenzione domiciliare avrebbe riproposto i medesimi problemi e che la sospensione tout court avrebbe comportato elevato pericolo di ulteriori reati.
Avverso il provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che, con memoria depositata in corso di procedimento, il difensore ha portato a conoscenza del giudice di legittimità l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha nuovamente ammesso il condannato alla detenzione domiciliare. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse rispetto ai motivi che censuravano il rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare: il ricorrente ha già ottenuto le utilità perseguite. L’interesse è condizione di ammissibilità dell’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’eliminazione del provvedimento non determinerebbe una situazione pratica più vantaggiosa.
Il ricorso è esaminato nel merito solo nella parte relativa all’istanza principale di differimento della pena, che risulta infondata. L’ordinanza impugnata ha motivato l’elevato giudizio di pericolosità evidenziando le condotte tenute dal condannato da libero e durante l’espiazione domiciliare. Il ricorso non nega tali condotte, ma le riconduce alle patologie: ciò non infirma la logicità del giudizio, che può desumersi anche da comportamenti non colpevoli.
Il Tribunale ha inoltre ricostruito la situazione di salute, evidenziando che il punto di frizione con la detenzione consiste non in un pericolo di vita o di conseguenze dannose per la salute, ma nella difficoltà di assicurare in carcere l’assistenza necessaria a una persona con multiple patologie, facendo prevalere il giudizio di pericolosità.
La Corte richiama il principio per cui, per ottenere il differimento, la malattia deve essere grave e richiedere un trattamento non facilmente attuabile in detenzione, con bilanciamento tra cura e sicurezza (Sez. I n. 2337 del 2020, Furnari; Sez. I n. 789 del 2013, Mossuto; Sez. I n. 972 del 2011, Farinella), dovendosi considerare anche i profili di pericolosità (Sez. I n. 21969 del 2020, Strano). Nel caso concreto, i motivi non argomentano sull’esistenza di uno stato di salute tale da giustificare il differimento.
In ragione della sopravvenuta parziale carenza di interesse, la Corte esclude la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, non configurandosi soccombenza, neppure virtuale (Sez. Un. n. 7 del 1997, Chiappetta; Sez. I n. 11302 del 2018, Rezmuves).
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Nota della Redazione
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