La Regione può alzare le tariffe sanitarie con fondi propri (Corte cost. n. 26/2026)
La Corte costituzionale ha salvato l’articolo 6 della legge della Regione siciliana n. 26 del 2025, che stanzia 15 milioni di euro per aumentare le tariffe di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale. Secondo la Corte una Regione può fissare tariffe più alte di quelle massime nazionali quando la spesa in più resta a carico del proprio bilancio, con risorse che non sono vincolate ad altre destinazioni.
Il caso. Un decreto del Ministro della salute del 25 novembre 2024, adottato insieme al Ministro dell’economia e delle finanze, ha ridefinito le tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale, abbassando i valori di alcune prestazioni. La Regione siciliana ha risposto autorizzando per il 2025 una spesa di 15 milioni di euro sul proprio bilancio, destinata ad aumentare la remunerazione di prestazioni già comprese nei livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire a tutti. Un decreto dell’Assessore regionale per la salute avrebbe poi stabilito le variazioni tariffarie e il riparto delle risorse tra le aziende sanitarie provinciali.
Il ricorso del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma. Secondo il Governo la Sicilia, sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, non poteva superare le tariffe nazionali senza sottoporre prima la propria programmazione al Tavolo di monitoraggio previsto dall’articolo 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, modificato dalla legge di bilancio per il 2025. Il conto economico preventivo del Servizio sanitario regionale segnava inoltre un disavanzo di 216,790 milioni di euro. I parametri invocati erano gli articoli 117, terzo comma, e 81, terzo comma, della Costituzione, oltre alle competenze statutarie.
Le censure dichiarate inammissibili. La Corte non ha esaminato nel merito due censure. Quella sulla copertura finanziaria è inammissibile perché il Governo non ha contestato l’articolo 13 della legge regionale, che indica in modo puntuale come sono coperti gli oneri, e si è limitato a rinviare alle argomentazioni già svolte. È inammissibile anche la censura sulle competenze statutarie, soltanto accennata. Chi impugna una legge regionale, ricorda la Corte, deve argomentare in modo chiaro, completo e articolato.
Il ragionamento della Corte. Sul punto centrale la Corte ha distinto due regole contenute nello stesso comma. La regola generale è che gli importi tariffari fissati dalle Regioni oltre il tetto nazionale restano a carico dei bilanci regionali. La deroga, contenuta nel periodo successivo, riguarda i casi in cui quella spesa non è sostenuta con risorse proprie: solo allora scattano gli adempimenti davanti al Tavolo di verifica. L’espressione «a carico dei bilanci regionali», letta alla luce dell’autonomia finanziaria garantita dall’articolo 119 della Costituzione, indica le risorse proprie della Regione, non sottratte alla sua disponibilità nemmeno dal piano di rientro. Nel caso siciliano l’aumento grava su entrate regionali come l’imposta di registro e le tasse automobilistiche, non sul Fondo sanitario. Si applica quindi la regola generale e la procedura invocata dal Governo non era necessaria.
La norma rientra inoltre nella competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute. Allo Stato spetta definire i livelli essenziali di assistenza e le risorse per finanziarli; alle Regioni organizzare il servizio sul territorio e garantire che le prestazioni siano effettivamente erogate. La legge siciliana non ha introdotto prestazioni nuove: ha aumentato la remunerazione di prestazioni già incluse nei livelli essenziali.
Cosa cambia in pratica. La norma siciliana resta in vigore e i 15 milioni di euro possono essere utilizzati. L’effetto atteso è la tenuta dell’offerta nelle branche più colpite dal taglio delle tariffe, dove in Sicilia gran parte delle prestazioni è erogata da strutture private accreditate. Sul piano generale la decisione chiarisce che una Regione, anche se sottoposta a piano di rientro, può pagare più del tetto nazionale usando risorse proprie non vincolate, senza la verifica preventiva del Tavolo. Quelle somme non possono però gravare sul Fondo sanitario destinato all’attuazione del piano.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/26