Recidiva non contestata in appello non riapre il giudizio prescrizionale (Cass. pen. Sez. VI n. 8218 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo che investe la configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione. Ove l’atto di appello abbia riguardato altri aspetti del trattamento sanzionatorio, la questione non può essere introdotta con la memoria difensiva successiva, che può solo illustrare i temi già devoluti, senza superare le preclusioni dei termini di impugnazione e di presentazione dei motivi nuovi ex art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen. Ne consegue che la prescrizione va calcolata tenendo conto dell’aumento di pena conseguente alla recidiva ritenuta in primo grado e non censurata con l’appello originario. Ai fini del computo del termine prescrizionale, inoltre, la circostanza aggravante deve ritenersi applicata anche quando, a seguito del bilanciamento ex art. 69 cod. pen., essa sia stata dichiarata equivalente alle attenuanti generiche.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminava in tre anni e sei mesi di reclusione la pena inflitta in primo grado a un imputato per il delitto di peculato ex art. 314 cod. pen. La contestazione riguardava la trasmissione a una filiale bancaria, tesoriere del Comune, di una copia di un mandato di pagamento con beneficiario modificato, al fine di occultare l’appropriazione della somma e simularne un diverso titolo.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: il primo censura la considerazione della recidiva specifica nonostante l’intervenuta estinzione di una precedente condanna; il secondo contesta che, riconosciuta l’equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, si sia tenuto conto dell’aumento di pena da recidiva stessa.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara infondato il primo motivo muovendo da un rilievo preliminare di ordine processuale. La questione della non configurabilità della recidiva era stata dedotta per la prima volta dinanzi alla Corte d’appello con una memoria difensiva, dunque dopo la presentazione dei motivi di appello, nei quali non era stata eccepita. Ciò ha precluso ai giudici di secondo grado l’esame della doglianza, vincolati al rispetto del principio devolutivo ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., e ha impedito la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Il Collegio richiama e fa proprio l’orientamento secondo cui il motivo sulla configurabilità della recidiva è un punto autonomo della decisione: se l’appello originario ha riguardato altri aspetti del trattamento sanzionatorio, non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (Sez. V n. 40390 del 19.09.2022). Nel giudizio di impugnazione, la facoltà di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli per i motivi nuovi ex art. 585 cod. proc. pen., sicché la memoria può solo supportare con più puntuali argomentazioni i temi già devoluti (Sez. III n. 25868 del 20.02.2024).

Su questa base la Corte conclude che la Corte d’appello ha correttamente escluso la prescrizione: per effetto della recidiva specifica, ritenuta in primo grado senza censura da parte dell’appellante, la pena cui fare riferimento per la prescrizione è pari al massimo edittale aumentato della metà.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ricorda l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 17 del 18.06.1991: una circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, anche applicata non solo quando si attiva il suo effetto tipico di aggravamento, ma anche quando se ne trae, ex art. 69 cod. pen., l’effetto di paralizzare un’attenuante impedendole di alleviare concretamente la pena. Non è applicata solo quando, per la prevalenza dell’attenuante, risulta tamquam non esset. Ne deriva che, ai fini del computo del termine di prescrizione, la recidiva deve ritenersi applicata anche a seguito di bilanciamento con le attenuanti (Sez. V n. 48891 del 20.09.2018, che richiama Sez. V n. 41784 del 27.05.2016 e Sez. II n. 2731 del 02.12.2015, dep. 2016). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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