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Obbligatorietà della sospensione della patente nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. VI n. 13893 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione qualora si censuri l’erronea o omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria. Le sanzioni amministrative accessorie hanno caratteristiche proprie che le distinguono dalla pena e si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di patteggiamento: il giudice deve applicarle in via autonoma e indipendentemente dalla volontà delle parti. Ne consegue che l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoriamente prevista per il delitto di omissione di soccorso ai sensi dell’art. 189, commi 6 e 7, del Codice della strada, determina l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata nei confronti dell’imputato per i delitti di omissione di soccorso e falsa denuncia aggravata, sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria. Nell’accordare il patteggiamento, il giudice non aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo la violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria, obbligatoria in relazione al delitto di omissione di soccorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente affermato la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento quando si censuri l’erronea o omessa applicazione di una sanzione amministrativa, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 21369 del 2019.

Nel merito, la Corte ha evidenziato che le sanzioni amministrative accessorie presentano caratteristiche proprie che le distinguono dalla pena: esse, in ragione della loro natura, si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di patteggiamento. Il giudice, pertanto, è tenuto ad applicarle in via autonoma, senza che rilevi la volontà delle parti in ordine alla loro inclusione nell’accordo.

La pronuncia impugnata, pur avendo riconosciuto la sussistenza di entrambi i delitti contestati, non aveva provveduto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria per il delitto di omissione di soccorso ai sensi dell’art. 189, commi 6 e 7, del Codice della strada. La Corte ha richiamato, a sostegno, il consolidato orientamento espresso da Sez. 4, n. 40200 del 2025 e Sez. 4, n. 18942 del 2019.

La Corte ha quindi ritenuto fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e disponendo il rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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