Povertà non giustifica furto e valutazione d’equivalenza è insindacabile (Cass. pen. Sez. 7 n. 6611 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., difettando gli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze di chi versa in tale stato è possibile provvedere tramite gli istituti di assistenza sociale. L’imputato ha un onere di allegazione avente ad oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, il cui difetto esclude l’operatività dell’esimente. Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d’appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un’aggravante, lasci inalterata la misura della pena, quando ciò comporti un rinnovato giudizio di bilanciamento tra circostanze, sindacabile in cassazione solo se incongruamente motivato.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, le aveva concesso la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., confermando tuttavia la condanna per il delitto aggravato di tentato furto.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa lamentava la violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., adducendo lo stato di indigenza dell’imputata. Con il secondo motivo, deduceva il vizio di motivazione per la concessione dell’attenuante e la conferma del giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, ha ribadito il principio consolidato per cui lo stato di indigenza non integra la scriminante dello stato di necessità, difettando i requisiti dell’attualità e della inevitabilità del pericolo, potendosi fare fronte alle esigenze della persona attraverso gli istituti di assistenza sociale, senza ricorrere a condotte penalmente rilevanti.

La Corte ha inoltre precisato che in tema di stato di necessità l’imputato ha un onere di allegazione di tutti gli estremi della causa di esenzione, dovendo dimostrare di aver agito per un insuperabile stato di costrizione, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente. Nel caso di specie, il ricorso si era limitato ad allegare la mera condizione di indigenza, senza dedurre alcun vizio di motivazione sul punto.

In riferimento al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius: il giudice d’appello, esclusa un’aggravante, può legittimamente confermare la pena inflitta in primo grado allorché proceda a un nuovo giudizio di comparazione tra circostanze, nell’ambito del quale conserva il pieno potere di confermare la precedente operazione di bilanciamento. Trattandosi di valutazione discrezionale, essa è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logica, come nel caso di specie, in cui il giudice aveva richiamato i precedenti penali dell’imputata.

Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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