Ricorso generico inammissibile se non si confronta con la motivazione di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 7564 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano formulati in modo generico e non si confrontino con le argomentazioni svolte dai giudici di merito, poiché tali censure non introducono nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione impugnata e non consentono al giudice di percepire con esattezza l’oggetto delle doglianze. Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato alla statuizione di annullamento e non può ritenersi violato il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius quando il nuovo trattamento sanzionatorio risulti, nel complesso, più favorevole di quello precedentemente irrogato.
Il Fatto
La vicenda processuale vede il ricorrente condannato, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, per la contravvenzione di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, in continuazione con il reato di ricettazione già oggetto di giudicato parziale.
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 02.07.2024, eccependo violazione di legge e vizio della motivazione. La questione centrale riguarda la legittimità del nuovo trattamento sanzionatorio determinato in sede di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo di ammissibilità del ricorso. I motivi dedotti risultano espressi in modo generico e privi di confronto con le argomentazioni dei giudici di merito.
Secondo la Corte, tali censure non sono idonee a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte d’appello. Esse, inoltre, non permettono al giudice di legittimità di percepire con esattezza l’oggetto delle doglianze. Ne deriva la inammissibilità del ricorso.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’operato del giudice del rinvio. La Corte territoriale, preso atto del giudicato parziale relativo alla qualificazione della ricettazione nell’ipotesi di particolare tenuità di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e alla pena base per essa inflitta, ha operato per la continuazione un aumento di pena limitato alla sola componente pecuniaria, pari a venti euro di multa.
Il trattamento sanzionatorio così determinato risulta più favorevole sia di quello di primo grado, sia di quello della prima sentenza di appello. Per questa ragione la Corte esclude che sia ravvisabile alcuna violazione della statuizione di annullamento con rinvio. Quest’ultima aveva ad oggetto il capo della prima sentenza di appello che aveva illegittimamente risolto il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado in assenza di devoluzione sul punto, violando il principio devolutivo di cui all’art. 597, primo comma, cod. proc. pen. prima ancora del divieto di reformatio in peius.
La Corte ritiene poi priva di fondamento la censura relativa alla determinazione dell’aumento di pena per la continuazione. La sentenza di annullamento aveva richiesto di individuare l’aumento in termini compatibili con la frazione già presumibilmente calcolata in primo grado per il reato satellite. Rispetto alla pena determinata dalla sentenza impugnata, il primo grado aveva irrogato per la contravvenzione una pena detentiva individuabile in mesi uno e giorni venti di reclusione. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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