Recidiva, tenuità del fatto e danno di speciale tenuità nella rapina (Cass. pen. Sez. VII n. 12902 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico. Occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla persona offesa, attesa la natura plurioffensiva del delitto, che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio risulti di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. Il riconoscimento della recidiva e la valutazione della pericolosità del reo costituiscono accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione priva di illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino aveva confermato la condanna per il delitto di rapina, con riconoscimento della contestata recidiva. Il ricorso si articola in tre motivi: erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva; violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto; violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di tenue entità.

La questione centrale attiene alla verifica dei limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito concernenti la recidiva e le circostanze attenuanti, con specifico riguardo alla natura plurioffensiva del delitto di rapina.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la doglianza non è consentita in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valutato come la progressione criminosa, resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente, renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente, di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore. Il percorso motivazionale è privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno sottolineato la significativa gravità del complessivo comportamento tenuto dal ricorrente nel corso della rapina e la non modesta entità del profitto conseguito. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a escludere i presupposti per l’applicazione della fattispecie attenuata.

Il terzo motivo è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento al significativo danno complessivo subito dalla persona offesa, con particolare riguardo alle lesioni personali subite a causa del comportamento violento del ricorrente. I giudici hanno fatto buon uso del principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità, non basta che il bene sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima. Data la natura plurioffensiva della rapina, che lede patrimonio, libertà e integrità fisica e morale della persona aggredita, solo una valutazione complessiva di speciale tenuità del pregiudizio consente di applicare l’attenuante, con apprezzamento riservato al giudice di merito. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 32234 del 16/10/2020 e Sez. II n. 50660 del 05/10/2017.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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