Decorrenza della querela per appropriazione indebita e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 12900 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appropriazione indebita, il termine per la presentazione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato, bensì dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Nel caso di interversione del possesso conseguente al decorso del termine per la restituzione del bene, la consapevolezza dell’avvenuta condotta si connette a tale scadenza. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
Il Fatto
La vicenda giunge alla Corte a seguito del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino, in data 12/09/2024, aveva confermato la condanna per il reato di appropriazione indebita, di cui all’art. 646 cod. pen. L’imputato è stato accusato di essersi appropriato di un bene di cui aveva il possesso, non restituendolo oltre il termine fissato.
Il ricorso censura, con il primo motivo, violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 124 e 646 cod. pen., contestando la decorrenza del termine per la querela, e, con il secondo motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La questione approda così alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria la doglianza relativa al termine per la presentazione della querela, sul rilievo che la difesa propone enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all’art. 124 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il termine decorre non dal momento della consumazione del reato, ma dal momento in cui il titolare acquisisce conoscenza certa del fatto-reato, sulla base di elementi seri e concreti, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. A sostegno richiama i precedenti Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019 e Sez. 2, n. 18860 del 24/01/2012, cui la Corte territoriale si è correttamente conformata.
La Corte osserva che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, soffermandosi in particolare sulla consapevolezza dell’avvenuta interversione del possesso a seguito del decorso del termine per la restituzione del bene. Sul punto richiama Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016 e Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi ovvero all’assenza di elementi positivi, restando disattesi o superati tutti gli altri. Richiama sul punto Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 e Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016.
Nel caso concreto, i giudici dell’appello hanno ampiamente motivato le ragioni del diniego, con argomentazione esente da criticità giustificative, evidenziando l’assenza di elementi positivi da valorizzare anche a fronte di quelli negativi indicati. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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