Concorso dell’extraneus nella bancarotta per distrazione: necessaria la consapevolezza del contributo (Cass. pen. Sez. 5 n. 3834 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso dell’extraneus nel reato proprio di bancarotta per distrazione commesso dall’amministratore di società fallita, non è richiesto un previo accordo criminoso né la reciproca consapevolezza dei concorrenti, essendo sufficiente che l’extraneus offra un contributo consapevole all’azione tipica del soggetto qualificato. Il dolo dell’extraneus consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, senza che sia necessaria la specifica conoscenza del dissesto, potendo atteggiarsi anche nella forma del dolo eventuale. Nei reati propri non esclusivi, come la bancarotta, i delitti non sono integrati laddove sia escluso il contributo oggettivo del soggetto qualificato all’azione tipica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano assolveva l’imputato, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale collegiale, dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione contestatogli in concorso con l’amministratore della società poi fallita. All’imputato, quale extraneus, era stato contestato di aver distratto risorse societarie attraverso una serie di transazioni stipulate a partire dal 2016 e prive di reale giustificazione, che avevano determinato pagamenti in danno della società. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto la penale responsabilità, condannando l’imputato e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Fallimento. Avverso la sentenza assolutoria proponeva ricorso per cassazione la parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi di doglianza della parte civile. In primo luogo, ha chiarito che il concorso di persone nel reato non presuppone necessariamente un previo accordo o la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente la coscienza unilaterale del contributo fornito alla condotta altrui. Tale principio trova applicazione anche per i reati propri, come la bancarotta, laddove il concorso dell’extraneus può essere riconosciuto anche se l’amministratore abbia commesso oggettivamente l’azione tipica senza il correlato elemento soggettivo.
Quanto al dolo, la Corte ha precisato che nel concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, il dolo dell’extraneus consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori. Non è richiesta la specifica conoscenza del dissesto, che può rilevare solo come indice probatorio, e l’elemento psicologico può atteggiarsi anche nella forma del dolo eventuale. La Corte ha quindi escluso che la sentenza impugnata fosse incorsa in violazione di legge, rilevando come la motivazione avesse fondato l’assoluzione sulla carenza di consapevolezza dell’imputato, ossia sull’assenza del dolo di concorso.
La Corte ha ritenuto non contraddittorio il percorso argomentativo del giudice di appello che aveva escluso la responsabilità dell’extraneus, il quale si era limitato a pretendere il pagamento di un proprio credito. In particolare, è stato giudicato ragionevole ritenere che l’imputato avesse agito per ottenere il pagamento di un credito che, secondo la sua lettura dei fatti, era esistente, non avendo elementi per assumere che il coinvolgimento della società fallita presentasse caratteri di ingiustificato pregiudizio. Le garanzie prestate dalla società del gruppo erano state considerate naturali e non sintomatiche di un accordo fraudolento, anche in considerazione dell’assenza di informazioni attuali sui rapporti interni al gruppo da parte dell’imputato, estraneo alla compagine societaria dal 2010.
Infine, la Suprema Corte ha chiarito che le dichiarazioni rese dall’amministratore al curatore, circa una presunta induzione alla sottoscrizione delle scritture, erano prive di riscontri e non potevano sovvertire le conclusioni assunte. La sentenza impugnata ha quindi fornito una motivazione idonea a escludere la sussistenza del dolo dell’extraneus, mentre le prospettazioni del ricorso si limitavano a proporre ricostruzioni alternative, non idonee a superare il ragionevole dubbio sulla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Nota della Redazione
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