Prova dell’alterazione da stupefacenti tra accertamento tecnico e sintomi (Cass. pen. Sez. 7 n. 623 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente che il guidatore abbia assunto droghe prima di porsi alla guida, ma è necessario che egli conduca il veicolo in stato di alterazione determinato da tale assunzione. La prova della condizione di alterazione non può essere desunta dai soli elementi sintomatici, richiedendo sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze concorrenti provino la situazione di alterazione. La valutazione del giudice di merito, basata su una molteplicità di elementi convergenti quali la positività ai test tossicologici, le dichiarazioni degli operanti circa la sintomatologia specifica e le modalità della guida, non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Con sentenza del 24/03/2025, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 666,67 di ammenda per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di stupefacenti, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno, applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni 2 e disponendo la sospensione condizionale della pena con non menzione nel casellario giudiziale.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Con riferimento ai primi tre motivi, concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica, la Corte ha rilevato che il ricorrente sollecitava una rivisitazione del giudizio di fatto, esulante dai poteri del giudice di legittimità.
La Corte territoriale aveva correttamente evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-quater, d.lgs. n. 285/1992, la prova dello stato di alterazione non può essere desunta dai soli elementi sintomatici, ma richiede sia un accertamento tecnico-biologico, sia la convergenza di altre circostanze. La motivazione impugnata aveva dato conto della sussistenza di tale stato alterativo sulla base di elementi convergenti: la positività ai test tossicologici, la sintomatologia specifica descritta dagli operanti — dilatazione delle pupille, alternanza tra silenzio ed euforia, gestualità agitata — e le modalità di guida, rispondendo ai canoni dell’art. 192 cod. proc. pen..
Quanto alla circostanza delle “buone condizioni cliniche” riscontrate in ospedale, la Corte l’ha correttamente ritenuta espressione generica e inidonea a smentire il dato oggettivo. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura relativa all’omessa valutazione della consulenza tecnica difensiva: il giudice non è tenuto a confutare ogni singolo elemento prospettato dalle parti, e il ricorrente non si confrontava con la motivazione, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti. Inoltre, la consulenza non menzionata nella sentenza impugnata avrebbe dovuto essere allegata al ricorso per consentirne la valutazione, difettando il requisito dell’autosufficienza.
Infine, è stata ritenuta infondata la doglianza sull’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.: la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato la rilevante messa in pericolo dell’altrui incolumità e il precedente penale per lesioni conseguenti a incidente stradale, quale elemento del giudizio di abitualità del comportamento.
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Nota della Redazione
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