Recidiva tributaria e cumulo giuridico compatibili solo con accertamento definitivo (Cass. civ. Sez. V n. 5138 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, il d.lgs. n. 472/1997, agli artt. 7, comma 3, e 12, comma 5, prevede la compatibilità tra la recidiva e la continuazione. Tali istituti restano però conciliabili solo se la recidiva si fonda su un precedente accertamento definitivo della violazione, intervenuto per giudicato del giudice tributario o per definitività della contestazione non impugnata. Spetta al giudice di merito verificare previamente questa condizione e commisurare la sanzione tenendone conto. In tema di imposte sui redditi, con riguardo a operazioni oggettivamente inesistenti, è contrario alla giurisprudenza di legittimità disconoscere i costi fittizi e tassare al tempo stesso i ricavi parimenti fittizi, senza accertare che il contribuente non abbia dato prova dell’esistenza delle operazioni ai fini della deduzione dei costi.

Il Fatto

Un’associazione sportiva dilettantistica è stata destinataria di una verifica fiscale per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio ha ritenuto che le operazioni fatturate fossero inesistenti e che il precedente legale rappresentante avesse usato l’ente per procurare a sé e a terzi un vantaggio fiscale. La verifica è stata chiusa con consegna del pvc, poi riaperta per acquisire il verbale di nomina del nuovo amministratore, al quale il processo verbale è stato notificato; è seguito l’avviso di accertamento ai fini Ires, Iva e Irap.

L’associazione ha impugnato l’atto davanti al giudice di prossimità, con censure di merito e procedurali. I due gradi di merito si sono conclusi in favore dell’Amministrazione finanziaria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con dieci censure, articolando tra l’altro la violazione del termine dilatorio, l’illegittimità dell’autorizzazione all’accesso, la dedotta omessa pronuncia e il regime sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono inammissibili. La decisione della CTR si fonda sulla validità della notifica del pvc eseguita a mani dell’allora rappresentante e sull’affidamento dell’Ufficio, non conoscibile la modifica della carica tramite la Camera di commercio. Nessuna di queste circostanze è stata censurata, né la relata è stata riprodotta ai fini dell’autosufficienza.

Il terzo motivo è infondato. La Corte ricorda che l’art. 52 d.P.R. n. 633/1972, richiamato per le imposte dirette dall’art. 33 d.P.R. n. 600/1973, distingue l’accesso nei locali commerciali, per il quale basta l’autorizzazione del capo ufficio, dall’accesso nei locali esclusivamente abitativi. All’autorizzazione si estendono i principi sulla delega di firma, che realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna.

Il quarto e il nono motivo sono infondati: non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata, pur senza specifica argomentazione, sia incompatibile con la pretesa della parte e ne comporti il rigetto. Il quinto motivo, riqualificato ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non supera il vaglio di autosufficienza.

Il sesto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha trascritto la motivazione dell’avviso impugnato, impedendo il controllo sulla congruità della ricostruzione induttiva. Quanto alla natura di ente non commerciale, l’art. 149 TUIR ne prevede la perdita in caso di esercizio prevalente di attività commerciale, con onere probatorio a carico di chi invoca l’esenzione.

Sul settimo motivo la Corte accoglie nei limiti di motivo. Tassare ricavi fittizi e disconoscere i costi fittizi senza accertare la prova dell’esistenza delle operazioni è contrario alla giurisprudenza di legittimità richiamata. L’ottavo motivo è inammissibile per la regola della doppia conforme. Il decimo motivo è fondato: la CTR ha avallato la contemporanea applicazione di recidiva e cumulo giuridico senza accertare la definitività delle violazioni precedenti, come impone la giurisprudenza richiamata. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con rinvio alla C.G.T. di secondo grado in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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