La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione (Cass. civ. Sez. 5 n. 5418 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Non è consentito lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione carente con le più varie, ipotetiche congetture. Viceversa, il vizio non sussiste quando il giudice d’appello abbia esaminato espressamente le doglianze del contribuente e delineato chiaramente il percorso logico-giuridico posto a fondamento della pronuncia, ancorché la soluzione adottata sia sfavorevole all’Ufficio finanziario.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta un atto di contestazione relativo a Ires e Irap per l’anno d’imposta 2012, assumendo che lo stesso si rifacesse a un precedente avviso di accertamento, il quale era stato annullato con sentenza della CTP per mancata notificazione dell’atto impositivo. La CTP accoglieva il ricorso, rilevando l’avvenuto annullamento dell’avviso prodromico.
La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. L’Ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente. La società contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate denunciava la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto che le sanzioni richieste con l’atto di contestazione fossero modulate sulle imposte accertate con l’avviso di accertamento.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. In tali ipotesi, la sentenza è nulla perché non è possibile lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (cfr. Cass. n. 1986 del 2025, Cass. n. 6758 del 2022, Cass. n. 13977 del 2019, Sezioni Unite n. 22232 del 2016).
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha rilevato che il vizio lamentato era insussistente, avendo la CTR esaminato espressamente le doglianze dell’Ufficio e chiarito che l’atto di contestazione, concernente le sanzioni, trovava il suo presupposto applicativo nell’avviso di accertamento, poi annullato. La sentenza impugnata aveva, quindi, delineato compiutamente il percorso logico-giuridico seguito, evidenziando che la perdita di efficacia dell’atto impositivo travolgeva anche l’atto sanzionatorio.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, attribuite al difensore antistatario. In via preliminare, la Corte ha disposto la riunione del procedimento iscritto con numero di R.G. duplicato al giudizio principale, trattandosi della medesima causa.
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Nota della Redazione
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