Specificità dell’appello e limiti alla declaratoria d’inammissibilità (Cass. pen. Sez. I n. 31816/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., l’appello è inammissibile soltanto quando, per ciascuna richiesta, manchino rilievi critici puntuali ed espliciti contro le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. La specificità dei motivi esige che siano identificabili i punti contestati e le ragioni essenziali del dissenso, ma non richiede disquisizioni analitiche. Il giudice distingue la specificità intrinseca da quella estrinseca; non può, invece, dichiarare l’inammissibilità perché reputa le censure inidonee, anche manifestamente, a confutare la motivazione. Quando il gravame contrappone alla ratio decidendi una critica riconoscibile e correlata, la sua fondatezza appartiene al merito.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità della ricorrente per il reato previsto dagli artt. 2 e 76 d.lgs. n. 159 del 2011. La contestazione riguardava la violazione del divieto di ritorno, disposto dal Questore per tre anni. La Corte d’appello aveva dichiarato de plano inammissibile il gravame, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., ritenendo generico l’unico motivo proposto.
La difesa sosteneva che l’appello avesse contestato in modo preciso la riconducibilità della ricorrente alla categoria di pericolosità prevista dall’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, il gravame deduceva che il solo esercizio del meretricio non dimostrasse una condotta penalmente rilevante. Con il ricorso per cassazione venivano quindi denunciati l’erroneo giudizio di aspecificità e il travisamento dell’effettivo contenuto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama anzitutto il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017. L’onere di specificità è direttamente proporzionale al grado di precisione con cui il provvedimento impugnato espone le proprie ragioni. I motivi devono contenere argomenti idonei a confrontarsi, sul piano logico e strutturale, con la decisione. Tale requisito consente al giudice di esercitare i poteri previsti dall’art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen..
La Corte precisa, richiamando la Sez. III n. 12727 del 2019, che il motivo non può limitarsi alla mera contestazione della pronuncia. Deve indicare le ragioni di fatto o di diritto del dissenso, senza però sviluppare necessariamente argomentazioni particolareggiate. L’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell’art. 581. Anche nel nuovo quadro normativo, secondo la Sez. V n. 15897 del 2025, la valutazione preliminare riguarda la presenza di censure identificabili e correlate, non la loro capacità persuasiva.
L’inammissibilità può dunque dipendere da un difetto intrinseco, quando il motivo prospetta genericamente una tesi alternativa, oppure da un difetto estrinseco, quando non si confronta con la motivazione impugnata. Non ricorre, invece, quando il giudice ritiene la censura insufficiente a sovvertire la decisione. In tal caso la valutazione investe la fondatezza del motivo e richiede la celebrazione del giudizio.
Nel caso esaminato, l’appello non si limitava a negare la responsabilità. Contestava la premessa secondo cui gli elementi richiamati nel provvedimento del Questore dimostrassero concrete modalità aggressive di esercizio del meretricio. La difesa aveva individuato lo scarto tra gli accertamenti descritti e le conclusioni recepite dal primo giudice, sostenendo che mancasse una condotta penalmente rilevante capace di integrare la categoria di pericolosità. Il motivo conteneva quindi una critica correlata alla sentenza.
La Corte d’appello ha confuso l’asserita debolezza della censura con la mancanza di specificità e, pur dichiarando il gravame inammissibile, ne ha affrontato alcuni profili sostanziali. La Cassazione dispone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, affinché lo stesso giudice celebri il nuovo giudizio d’appello. Resta estranea alla decisione la fondatezza della tesi difensiva sulla pericolosità della ricorrente.
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