Ricettazione: assoluzione per il reato presupposto esclude la provenienza illecita (Cass. pen. Sez. II n. 22107 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione è necessario individuare il reato presupposto, quantomeno nella sua tipologia, senza che ne occorra la ricostruzione integrale in tutti gli estremi storici e fattuali, potendo la prova essere raggiunta anche per via logica. Qualora l’imputato del reato presupposto sia stato assolto con formula che non consente di ritenere raggiunta la prova dell’illecita attivazione del bene e, dunque, della sua origine delittuosa, non può essere affermata la responsabilità del ricettatore. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non sussiste. La regola opera anche quando l’oggetto materiale sia un bene privo di intrinseca illiceità, come la scheda telefonica, la cui natura illecita dipende dal procedimento di attivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 01.07.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 13.10.2023 nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., per avere acquistato schede telefoniche attivate illecitamente.

La coimputata, titolare dell’esercizio commerciale nel quale le schede erano state emesse e vendute, era stata assolta in primo grado con la formula “perché il fatto non costituisce reato” in relazione all’art. 494 cod. pen., indicato nel capo di imputazione come reato presupposto della ricettazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’insussistenza della provenienza illecita del bene e, con il secondo, l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato, con valenza assorbente, il primo motivo di ricorso. La sentenza di primo grado aveva assolto la coimputata dal reato di cui all’art. 494 cod. pen., indicato nell’imputazione come presupposto della ricettazione contestata al ricorrente, in relazione a schede sim card in ipotesi intestate fittiziamente a persone inesistenti.

Muovendo dal tenore letterale dell’art. 648 cod. pen., la Corte ha ribadito che ai fini della ricettazione occorre l’individuazione del reato presupposto, quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali, potendo la prova desumersi anche per via logica. Il Collegio ha richiamato sul punto i precedenti Sez. II n. 46773 del 23.11.2021 e Sez. II n. 29689 del 28.05.2019.

Nel caso concreto, l’assoluzione della coimputata con formula che non consente di ritenere raggiunta la prova circa l’illecita attivazione delle schede, e dunque circa la loro origine delittuosa, ha privato di fondamento il presupposto della ricettazione. Il bene oggetto dell’acquisto non ha potuto assumere la connotazione di provenienza illecita richiesta dalla norma incriminatrice.

Da qui la conseguenza processuale: l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. L’accoglimento del motivo assorbente ha reso superfluo l’esame della censura relativa all’art. 131-bis cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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