Recinzione che invade la strada pubblica: ripristino confermato dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 1202 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 è legittima quando l’amministrazione comprovi, mediante idonea relazione tecnica di riconfinamento, l’avvenuta occupazione di area pubblica da parte di una recinzione. Il giudice amministrativo può fondare il proprio convincimento su metodologie cartografiche e topografiche normalmente utilizzate per il tracciamento dei confini ai sensi dell’art. 950 cod. civ., quando la linea di confine risulti trattata nel frazionamento come “linea di riconferma Pregeo”, cioè quale semplice linea di appoggio e non come elemento idoneo a determinare la posizione corretta del confine. L’atto di compravendita che richiama il frazionamento non assume, pertanto, efficacia probatoria favorevole al privato. La censura di genericità del provvedimento è infondata quando l’ordinanza descrive correttamente l’abuso, individuandolo nell’inglobamento di parte della strada pubblica nella proprietà privata.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale con cui il responsabile dell’area urbanistica comunale ha imposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di una recinzione insistente su una strada pubblica di accesso al lago, identificata catastalmente, entro trenta giorni dalla notifica.

La vicenda risale al 1968, quando il Comune cedette ai danti causa degli odierni ricorrenti alcuni fondi e, con concessione edilizia, autorizzò la costruzione di un centro turistico balneare con la recinzione che delimita le proprietà. A seguito di sopralluogo del 2022, l’amministrazione accertava che la strada pubblica era stata abusivamente inglobata all’interno della recinzione. L’ordinanza di ripristino richiamava l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di area soggetta a vincolo paesaggistico. I ricorrenti impugnavano il provvedimento, proponendo istanza di accesso e di annullamento in autotutela rimasta inevasa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il primo motivo, con cui i ricorrenti contestano di aver invaso la strada pubblica e assumono la conformità della recinzione alla licenza edilizia del 1968. Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato si fonda sui rilievi del sopralluogo, confermati dalla relazione tecnica di riconfinamento del 2023, prodotta in giudizio dal Comune.

Tale relazione ha individuato l’effettiva posizione del confine e la consistenza del mappale derivante dal frazionamento del 1967, operando una sovrapposizione tra la mappa di impianto catastale e la mappa aggiornata. Il confine è stato qualificato come “confine di impianto” e trattato, nel frazionamento, come “linea di riconferma Pregeo”, cioè come semplice linea di appoggio da cui georiferire le nuove linee. Da qui l’impossibilità di determinare direttamente la posizione del confine mediante l’atto di frazionamento.

L’esatta posizione del confine è stata quindi ricavata dall’analisi di mappe raster georeferenziate. Il risultato colloca il confine circa trenta centimetri a nord rispetto all’attuale recinzione e consente di accertare che la recinzione invade il mappale per circa due metri lineari. Il Collegio esclude che la relazione sia attinta da carenze istruttorie o errori valutativi, fondandosi su metodologie cartografiche e topografiche utilizzate per il tracciamento dei confini ai sensi dell’art. 950 cod. civ.

Nessuna efficacia probatoria favorevole ai ricorrenti è riconosciuta all’atto di compravendita del 1968, che, richiamando il frazionamento, indica lunghezza e larghezza della strada come corrispondenti allo stato di fatto: la linea di frazionamento, in quanto linea di appoggio, non è strumento idoneo a determinare il confine. Risultano pertanto prive di consistenza le obiezioni sul travisamento dei presupposti.

Parimenti infondata è la censura di genericità dell’ordinanza, che descrive invece correttamente l’abuso individuandolo nell’inglobamento di parte della strada pubblica nella proprietà privata. Anche l’indicazione del vincolo paesaggistico risulta corretta, essendo la sua rilevanza già acclarata in fase di rilascio della licenza edilizia del 1968. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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