Commissario ad acta per l’ottemperanza al titolo sul bonus docenti (TAR Sicilia n. 2061 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza, proposto ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., è accolto quando risulti la mancata impugnazione del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, conv. nella legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare puntuale esecuzione al giudicato e, per il caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, attesa l’applicabilità analogica dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il loro diritto al contributo alla formazione professionale, quantificato in somme corrispondenti agli anni scolastici di servizio e pari, per ciascuno, a importi compresi tra € 1.500,00 e € 2.500,00, oltre interessi legali.
Il titolo, notificato all’Amministrazione, non è stato impugnato ed è passato in giudicato. Di fronte all’inerzia dell’Amministrazione, i ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere la condanna all’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. alla luce della documentazione in atti. Assume rilievo, in particolare, la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine previsto dalla normativa sulla mora dell’Amministrazione.
Accertata la sussistenza del diritto all’esecuzione, il ricorso è accolto nei limiti indicati in motivazione. L’Amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato.
Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, il Tribunale provvede nominando commissario ad acta, con facoltà di delega, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, perché, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Collegio richiama l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Tribunale precisa infine che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione. Il commissario è tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite, liquidate in € 857,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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