Clausole di delimitazione del rischio e onere probatorio dell’assicuratore (Cass. civ. Sez. 3 n. 22300 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di assicurazione, la clausola di delimitazione del rischio che contempli un’ipotesi di rischio “non compreso” in quello generalmente garantito si atteggia come fatto impeditivo della fattispecie costitutiva della domanda di indennizzo. Ne consegue che l’eccezione con cui l’assicuratore ne deduce l’operatività è un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, il cui esercizio è rimesso alla volontà dell’assicuratore. Sull’assicuratore eccipiente grava un duplice onere probatorio: fornire la prova dell’esistenza della clausola delimitativa e quella del fatto che ne integra i presupposti applicativi nel caso concreto. L’assicurato è invece tenuto esclusivamente a dimostrare il titolo costituito dalla polizza contenente la categoria generale del rischio garantito.

Il Fatto

La proprietaria di un appartamento citava in giudizio il condominio per ottenere l’esecuzione dei lavori di ripristino della colonna di scarico condominiale, fonte di infiltrazioni, oltre al risarcimento dei danni. Il condominio chiamava in causa l’assicuratrice, chiedendo di essere manlevato. Il Tribunale accoglieva la domanda di manleva, ritenendo che l’assicuratrice non avesse provato l’esistenza e l’operatività della clausola che limitava la copertura ai soli danni da rottura accidentale, escludendo quelli da vetustà o usura.

La Corte d’appello, su gravame dell’assicuratrice, riformava la decisione, affermando che l’onere di provare l’ampiezza della garanzia assicurativa incombeva sull’assicurato. Il condominio ricorreva per cassazione, deducendo l’inversione dell’onere probatorio da parte del giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rileva un contrasto giurisprudenziale in seno alla propria Sezione in ordine alla natura delle clausole di delimitazione del rischio. Un primo orientamento le qualifica come clausole che danno luogo a un’eccezione in senso stretto, gravando sull’assicuratore l’onere di provare il fatto fondante l’esclusione. Un secondo orientamento le considera mere difese, qualificandole come argomentazioni giuridiche sollevabili in ogni stato e grado del giudizio.

La soluzione del contrasto viene individuata richiamando il principio per cui l’eccezione di inadempimento basata su una clausola delimitativa del rischio “non compreso” è un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio. Tale clausola, infatti, configura un fatto impeditivo della pretesa dell’assicurato e introduce un diritto potestativo in capo all’assicuratore. La prova dell’esistenza della clausola e del fatto che ne determina l’applicazione grava, quindi, sull’assicuratore che la eccepisce, secondo il principio in excipiendo reus fit actor.

Nel caso di specie, la Corte rileva che l’assicuratrice ha sempre sostenuto che l’onere di dimostrare l’oggetto della garanzia, ivi incluse le clausole delimitative, incombesse sull’assicurato. Sebbene il testo contrattuale sia stato prodotto in sede di legittimità, lo stesso giudice di primo grado ha dato atto della mancata produzione delle condizioni generali in primo grado, e tale statuizione non è stata impugnata. La semplice deduzione della sussistenza della clausola non poteva, pertanto, fondare la decisione del giudice d’appello, non avendo l’assicuratrice assolto al proprio onere probatorio.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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