Reclamo al commissario improcedibile per nuova ordinanza di demolizione (TAR Lombardia n. 2499 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo proposto ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. avverso l’inerzia del commissario ad acta diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, in corso di giudizio, l’amministrazione emani un nuovo provvedimento che eserciti i propri poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, facendo venir meno la lamentata situazione di inerzia. La circostanza che l’amministrazione abbia provveduto oltre il termine assegnato dal giudice non elide il suo potere-dovere di dare esecuzione al giudicato, che permane anche dopo l’eventuale insediamento del commissario. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non opera retroattivamente per sanzionare inadempimenti pregressi già superati, avendo funzione deterrente e decorrendo dal giorno della comunicazione o notificazione del provvedimento che ordina l’esecuzione.
Il Fatto
Con sentenza n. 2888 del 30.12.2022 il TAR Lombardia, in parziale accoglimento del ricorso di un privato, annullava la nota comunale con cui si riteneva conforme al P.G.T. la ristrutturazione in corso su un immobile di proprietà di due controinteressate. La pronuncia ordinava al Comune di provvedere nuovamente sulle istanze del ricorrente.
In mancanza di esecuzione spontanea, il ricorrente esperiva l’ottemperanza. Con sentenza n. 1850 del 18.06.2024 il Tribunale accertava la nullità di un sopravvenuto provvedimento comunale perché elusivo del giudicato, ordinava all’amministrazione di dare integrale attuazione alla sentenza e nominava, in caso di persistente inottemperanza, il Prefetto quale commissario ad acta. Il Comune emanava poi l’ordinanza di demolizione, non eseguita. Il ricorrente segnalava l’inadempimento al commissario e, di fronte al suo silenzio, proponeva reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato l’inutilizzabilità della memoria depositata dalle controinteressate il giorno stesso della camera di consiglio. Nei giudizi di ottemperanza i termini sono dimezzati ex art. 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm. e le memorie vanno depositate entro quindici giorni liberi antecedenti l’udienza, con carattere perentorio a presidio del contraddittorio. La produzione tardiva è tamquam non esset.
Nel merito, il Tribunale ha accolto l’eccezione di improcedibilità del reclamo per sopravvenuto difetto di interesse. Con l’ordinanza n. 46/2025, depositata in corso di causa, il Comune ha formalmente esercitato i propri poteri di vigilanza e repressione delle opere abusive mediante un nuovo autonomo provvedimento. È così venuta meno la lamentata inerzia del commissario ad acta, peraltro mai insediatosi in ragione dell’attività procedimentale svolta dall’amministrazione, della quale egli è stato puntualmente informato.
Non rileva che l’amministrazione abbia provveduto dopo il termine assegnato in giudizio. Il Comune conserva il potere-dovere di dare esecuzione al giudicato, anche dopo l’eventuale insediamento del commissario, secondo il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 8/2021.
Non basta a sostenere l’interesse la pretesa che il giudicato sia eseguito “pienamente, integralmente e correttamente”. Le censure ai contenuti dell’ordinanza n. 46/2025 esulano dall’ambito del reclamo, attenendo al merito dei provvedimenti con cui l’amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. Esse vanno fatte valere con gli ordinari strumenti di tutela.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la domanda è stata respinta perché infondata. L’istituto ha funzione deterrente, non compensativa, e non può operare retroattivamente per inadempimenti pregressi già superati, decorrendo dal giorno della comunicazione o notificazione del provvedimento che ordina l’esecuzione. Il reclamo è pertanto in parte improcedibile e in parte infondato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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