Interruzione del processo e mancata riassunzione: estinzione del giudizio (TAR Lombardia n. 2500 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La morte della parte ricorrente, comunicata al giudice, determina l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. cod. proc. civ. Alla dichiarazione di interruzione consegue la fissazione di una nuova udienza per il prosieguo, ma la mancata riassunzione del giudizio da parte dei soggetti legittimati entro il termine stabilito comporta l’estinzione del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. L’estinzione per inattività delle parti è rilevata d’ufficio dal Collegio e non richiede ulteriori valutazioni sul merito delle censure originariamente proposte. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti quando la definizione del giudizio non dipende da un accertamento di fondatezza delle pretese.
Il Fatto
Un candidato partecipava alla selezione pubblica indetta dal Comune di Milano per la copertura di trenta posti a tempo indeterminato nel profilo di agente di polizia municipale. All’esito degli accertamenti psicofisici, l’amministrazione ne comunicava l’esclusione dalla graduatoria finale di merito, sulla base del giudizio di inidoneità espresso dalla struttura sanitaria incaricata.
Il candidato impugnava dinanzi al TAR Lombardia la determinazione di esclusione, il giudizio di inidoneità e gli atti connessi, chiedendo l’accertamento del diritto alla riammissione in graduatoria e all’assunzione, oltre al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio proponeva due ricorsi per motivi aggiunti, dopo che l’amministrazione aveva confermato l’esclusione con ulteriori provvedimenti sopravvenuti.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza n. 3392/2024 il Collegio prendeva atto della comunicazione, proveniente dal difensore, del decesso del ricorrente e dichiarava l’interruzione del processo, in applicazione degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. cod. proc. civ. Contestualmente fissava l’udienza pubblica per il prosieguo, così consentendo ai soggetti legittimati di valutare la riassunzione.
Nel prosieguo, nessuna delle parti costituite provvedeva a riassumere il giudizio. Il Collegio rileva che l’inerzia dei soggetti interessati, protratta oltre l’udienza fissata, preclude ogni ulteriore attività processuale e impone la definizione del rapporto in rito.
Il Tribunale dichiara pertanto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., che ricollega l’estinzione alla mancata riassunzione nei termini di legge dopo l’interruzione. La decisione non investe nel merito le censure proposte contro i provvedimenti di esclusione e i giudizi sanitari: la vicenda processuale si chiude su un piano esclusivamente procedurale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio dispone la compensazione integrale tra le parti, soluzione coerente con la definizione del giudizio per sopravvenuta inattività e non per accertamento della fondatezza delle rispettive pretese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.